tratto da: diritto dei servizi pubblici

È compito del sindaco garantire il corretto funzionamento del Comune, ma nell’ambito delle attribuzioni delineate dal Tuel che assegna al segretario comunale (o, qualora nominato, al direttore generale) il compito di sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinarne l’attività, mentre assegna al sindaco il compito di sovrintendenza apicale che non riguarda la vigilanza amministrativa o il controllo gestionale, bensì l’osservanza dell’indirizzo politico-amministrativo dallo stesso impartito all’attività istituzionale della Pa.

Pertanto nel caso di danno erariale per la decadenza dell’ente dalla possibilità di riscuotere l’Imu non risponde il sindaco, ma la dirigenza che, ai sensi dell’articolo 107 del Tuel, ha l’obbligo di garantire la corretta ed efficace gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli uffici, anche mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

È quanto stabilito dalla Corte dei Conti, Sezione Sardegna, con la sentenza n. 23/2025.

Il fatto

Nel dicembre 2023 la Procura erariale ha mandato a processo il sindaco, il responsabile del servizio urbanistica e il responsabile del servizio tributi di un Comune sardo chiedendo un risarcimento danni per oltre 430 mila euro (oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio) dopo che la stampa locale dava notizia della decadenza dell’ente dalla possibilità di riscossione dell’Imu su immobili interessati da un cambio di destinazione urbanistica, a causa della mancata notifica dell’avviso di accertamento nei termini di legge.

Nello specifico, il Comune avrebbe dovuto avviare l’accertamento delle aree divenute edificabili in seguito all’adozione di un piano urbanistico comunale già a decorrere dal 1° gennaio 2012, ossia al sorgere dei presupposti per la pretesa erariale dell’imposta, ma di fatto l’ente riusciva appena in tempo, nel 2019, ad avviare l’accertamento per le annualità del tributo 2014 e seguenti, lasciando invece scadere il termine quinquennale (ex articolo 1, comma 161 della legge 296/2006) per l’azione di riscossione relativamente alle annualità 2012 e 2013.

Nella ricostruzione dei fatti svolta in giudizio la procura ha rilevato che:

–       i dati catastali indispensabili ai fini dell’emissione degli avvisi di accertamento da parte del servizio tributi avrebbero dovuto essere forniti dal servizio urbanistica;

–       a fronte dell’impossibilità di procedere con l’emissione degli avvisi di accertamento entrambi gli uffici di cui sopra, anziché tergiversare in un estenuante rimpallo di competenze, avrebbero dovuto interagire e collaborare tra loro, dando corso all’esternalizzazione delle attività istruttorie occorrenti per ovviare alle problematiche riscontrate;

–       il sindaco in carica dal 2013 al 2018 sarebbe venuto meno al dovere di sovrintendere al funzionamento degli uffici (articolo 50, n. 2, del Tuel) poiché lo stesso, pur essendo a conoscenza del conflitto esistente tra uffici, non avrebbe impartito indirizzi per evitare il decorso del termine prescrizionale.

L’addebito di responsabilità

Per quanto riguarda i due funzionari il collegio ha accolto l’impianto accusatorio, ravvisando gli estremi per la condanna perché “se essi avessero interagito e collaborato, come era loro dovere, per il raggiungimento del fine pubblico perseguito avrebbero permesso al Comune di riscuotere correttamente le entrate di spettanza”.

Per contro, la Sezione ha scagionato il sindaco convenuto perché in ragione della carica ricoperta “non gravavano (e né potevano gravare) a suo carico specifici compiti di vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi ascritti ai responsabili degli uffici”, di modo che “non poteva il sindaco impartire indirizzi specifici per evitare il decorso del termine prescrizionale, quali l’esternalizzazione della prestazione a ciò utile, senza travalicare la sfera di propria competenza”.

 

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