Risoluzione del 30/06/2025 n. 45 – Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti
Trattamento fiscale applicabile all’incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori – Articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come sostituito dall’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
Sintesi:
Con la presente Risoluzione si forniscono chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile all’incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato previsto dall’art. 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 a favore dei lavoratori dipendenti che rinunciano all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria IVS e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In particolare, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore e costituisce un incentivo al posticipo del pensionamento. L’art. 1, comma 161, della legge , n. 207 del 2024 (LB 2025), con decorrenza dal 01.01.2025, ha modificato il citato comma 286, estendendo la platea dei soggetti che possono accedere all’incentivo e prevedendo che all’incentivo in questione trovi applicazione quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR. Considerato che tale ultima disposizione si applica ai lavoratori dipendenti iscritti alla Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive della medesima, mentre la gran parte dei lavoratori pubblici sono iscritti alla Gestione pubblica, che costituisce una forma esclusiva dell’AGO, si rende necessario chiarire se anche tali ultimi contribuenti a partire dal 2025 possano beneficiare della non imponibilità dell’incentivo. La Risoluzione chiarisce che l’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR, si applica a tutti i lavoratori iscritti alle forme previdenziali elencate nel medesimo comma 161 e quindi anche agli iscritti alle forme “esclusive” dell’AGO.