Tratto da: ANAC

Nuovo orientamento relativo alle dichiarazioni patrimoniali


Il trust e le intestazioni fiduciarie saranno adesso da considerarsi fattispecie riconducibili nella dichiarazione patrimoniale da pubblicare ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 sugli obblighi di trasparenza. Il trust va ricompreso nella dichiarazione patrimoniale quando il disponente (settlor) mantiene controllo e accesso automatico sulla consistenza del fondo: il disponente dichiara i beni (mobili iscritti nei pubblici registri e/o immobili) e le partecipazioni e quote detenute in società, salvo i casi in cui il disponente non mantenga alcuna conoscenza del patrimonio del trust. Delle intestazioni fiduciarie, si deve dare sempre conto nella dichiarazione patrimoniale: i dati e le informazioni oggetto di dichiarazione riguardano nello specifico i beni (mobili e/o immobili), la natura del diritto esercitato, e per le quote o partecipazioni societarie, il numero e la denominazione della società. 

È il nuovo orientamento definito nella delibera Anac n. 387 del 2026, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel mutato contesto ordinamentale eurounitario e a seguito di richiesta di chiarimenti pervenuta sulle dichiarazioni di titolari di cariche politiche, ha inteso fornire precisazioni puntuali innovando l’assetto pregresso, nella logica di una più ampia valorizzazione del principio di trasparenza come accessibilità dei dati relativi alla consistenza economico-patrimoniale di chi ricopre una carica politica e pubblica anche al fine di conoscere tutti gli interessi economici di un amministratore pubblico e comprendere se le sue decisioni politiche possano favorire propri interessi, verificando quindi indipendenza e potenziali conflitti di interesse. Contestualmente alla pubblicazione della delibera, sul sito Anac, sono state aggiornate le Faq in materia (v. Faq n. 1.12 e 1.14). 

Proprio riconoscendo importanza per la prevenzione della corruzione al ruolo della trasparenza sostanziale per chi svolge funzioni pubbliche di alto livello in amministrazioni/enti pubblici, è in particolare la nuova direttiva europea n. 2026/1021 sulla lotta contro la corruzione a concentrarsi sulla conoscibilità e verificabilità degli asset patrimoniali. 

Tenendo conto quindi dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento e della natura e del rilievo assunto dai due istituti, e nell’ottica di una migliore razionalizzazione sistematica rispetto a quanto individuato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la nuova delibera Anac in relazione al trust e alle intestazioni fiduciarie supera, dalla sua entrata in vigore che avverrà il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, indicazioni precedenti sui contenuti da ricomprendere nelle dichiarazioni patrimoniali di cui all’art. 14, comma 1, lettera f) del d.lgs. 33/2013, fornite in particolare nella determinazione n. 241/2017 e in alcune Faq che erano dedicate al medesimo art. 14. 

In relazione al trust, il nuovo orientamento Anac valorizza la trasparenza dei dati quando il settlor mantenga il controllo o la conoscenza/conoscibilità della consistenza dell’asset patrimoniale e dell’evoluzione gestionale di tale patrimonio, cioè di come vengono investiti e/o gestiti i beni del trust fino alla cessazione degli effetti dello stesso: “Laddove il disponente – si legge nella nuova delibera – abbia conoscenza del patrimonio del trust e ne sia informato sull’evoluzione gestionale, la dichiarazione patrimoniale di coloro che ricoprono incarichi/cariche pubbliche deve riguardare anche tutti i beni (immobili o mobili iscritti in pubblici registri) nonché le partecipazioni (quote o azioni) societarie detenuti mediante intestazioni fiduciarie o trust”, salvo i casi “in cui il disponente non mantenga alcuna conoscenza del patrimonio del trust”. 

Riguardo le intestazioni fiduciarie, tenuto conto “che la proprietà del bene resta al fiduciante che ne controlla e dirige la gestione, seppur a mezzo della società fiduciaria, anche di tali patrimoni occorre dare conto nella dichiarazione patrimoniale. I dati e le informazioni riguardano nello specifico, anche in questo caso, i beni (mobili e/o immobili), la natura del diritto esercitato, e, per le quote o partecipazioni societarie, il numero e la denominazione della società”. 

 
 
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