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Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Successione a titolo particolare nel rapporto controverso – Interesse legittimo – Trasferibilità – Esclusione

La regola generale è quella della non trasferibilità dell’interesse legittimo – e, dunque, della non configurabilità di una successione a titolo particolare ai sensi dell’art. 111 del codice di procedura civile – in quanto tale posizione soggettiva è personale e si appunta solo in capo al soggetto che si rappresenta come titolare. Tuttavia, tale regola conosce delle eccezioni per effetto delle quali occorre distinguere tra casi in cui il contatto tra interessato e potere amministrativo è intervenuto in riferimento ad aspetti del suo patrimonio giuridico in cui sono possibili fenomeni di successione, da casi in cui tale contatto attiene a profili personali, e non trasmissibili, dello stesso patrimonio giuridico. (1).
In motivazione la sezione ha evidenziato che ciò che rileva ai fini della translatio è che si verifichi la condizione della stretta inerenza al bene/diritto trasferito dell’interesse legittimo (assimilabile a quella del vincolo giuridico propter rem) che determina le veicolazione simultanea, quindi in via immediata e diretta, della titolarità della medesima situazione di interesse legittimo già esistente nel patrimonio del soggetto coinvolto dall’esercizio del potere amministrativo.

 Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Successione a titolo particolare nel rapporto controverso – Interesse legittimo – Trasferibilità – Esclusione – Cessione della sede farmaceutica

Non è configurabile la successione a titolo particolare ai sensi dell’articolo 111 c.p.c. nel caso del trasferimento di farmacia, trattandosi di una fattispecie mista o complessa che si perfeziona al ricorrere di un atto di cessione privata e di un atto amministrativo (autorizzazione al trasferimento), quest’ultimo involgente la qualità soggettiva del subentrante. Ciò induce ad escludere che l’interesse legittimo transiti unitamente o simultaneamente alla titolarità del bene o diritto soggettivo sottostante (la proprietà dell’azienda farmaceutica), poiché esso in realtà si estingue in capo al soggetto cedente e si ricostituisce in una consistenza nuova e diversa in capo al cessionario, per effetto delle verifiche di idoneità soggettiva che l’amministrazione è tenuta a compiere prima di autorizzare il trasferimento dell’autorizzazione. (2).
In motivazione la sezione ha precisato che l’esclusione dell’applicazione dell’art. 111 c.p.c. non consente di negare la sussistenza di strumenti di tutela in capo all’avente causa, poiché l’effetto novativo di questa complessa vicenda traslativa abilita il subentrante a far valere la sua posizione soggettiva, originaria e non derivata, attraverso la proposizione di una autonoma istanza di trasferimento e successivi eventuali strumenti di tutela giudiziale, senza quindi che le sue ragioni possano dirsi pregiudicate dalle iniziative in precedenza assunte dal suo dante causa.

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 20 novembre 2024, n. 9333; sez. V, 18 marzo 2024, n. 2606; sez. IV, 7 marzo 2013, n. 1403.
Difformi: Cons. Stato, sez. VI, 30 novembre 2020, n. 7520 secondo cui l’interesse legittimo può essere normalmente, oggetto di trasferimento a titolo universale o particolare, con conseguente successione nel rapporto giuridico; Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2021, n. 3342; sez. III, 26 giugno 2020, n. 4103 che, ritenendo il disposto dell’art. 111 c.p.c. applicabile anche nel processo amministrativo, implicitamente risolve in senso favorevole la questione pregiudiziale dell’ammissibilità di una successione a titolo particolare anche nella titolarità, oltre che del diritto soggettivo, anche dell’interesse legittimo.

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini

Consiglio di Stato, sezione III, 8 gennaio 2025, n. 104 – Pres. Greco, Est. Pescatore

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