tratto da commercialisti.it

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato il documento “L’individuazione del titolare effettivo nella Pubblica Amministrazione e nelle società a partecipazione pubblica”, che offre un importante chiarimento sull’applicazione della disciplina antiriciclaggio agli enti pubblici e alle società partecipate.

Il punto centrale affrontato dal documento è che, per le Pubbliche Amministrazioni, i criteri di proprietà e controllo, tipici dei soggetti privati, non sono applicabili: la PA non persegue interessi economici propri, ma agisce nell’interesse generale della collettività.

Per questo, la titolarità effettiva negli enti pubblici viene determinata tramite il criterio residuale, e quindi individuata, in linea generale, nella persona fisica titolare di poteri di rappresentanza legale, direzione o amministrazione dell’ente (es.: Sindaco, Presidente, Direttore Generale degli enti strumentali).

Il documento sottolinea però un aspetto operativo di grande rilievo per l’attività degli uffici e per il ruolo dei segretari: l’individuazione del titolare effettivo varia a seconda del contesto nel quale si svolge l’adeguata verifica.

Infatti, pur essendo il rappresentante legale il titolare effettivo “generale” dell’ente, nei rapporti contrattuali e nella sottoscrizione degli atti di gestione il titolare effettivo è, di regola, il dirigente competente, in quanto:

  • è titolare del potere decisionale effettivo sull’atto,
  • esercita la responsabilità amministrativa e finanziaria connessa al procedimento,
  • rappresenta l’ente limitatamente al profilo contrattuale previsto dalla normativa e dal sistema delle deleghe.

Questo vale, ad esempio:

  • per gli affidamenti disciplinati dal Codice dei contratti pubblici,
  • per l’esecuzione degli interventi finanziati dal PNRR,
  • per tutti gli atti gestionali attribuiti ai dirigenti in applicazione dell’art. 107 TUEL.

Il documento afferma così un principio fondamentale: il titolare effettivo non coincide sempre con chi rappresenta “istituzionalmente” l’ente, ma con chi, in concreto, esercita il potere decisionale rilevante rispetto alla specifica attività oggetto di verifica.

Per quanto riguarda le società partecipate, il CNDCEC conferma:

  • società in controllo pubblico → TE = organo amministrativo;
  • società in house → TE identificato negli amministratori, non nell’ente socio;
  • società miste → applicazione sequenziale dei criteri, considerando sia la componente pubblica sia quella privata.
Torna in alto