tratto da biblus.acca.it

Nel D.lgs. 178/2025, in vigore dall’11 dicembre, nuove misure per la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure amministrative

A pochi giorni dalla pubblicazione del D.L. 175/2025 su Transizione 5.0 e aree idonee,  arrivano ulteriori aggiornamenti al D.lgs. 190/2024 Testo Unico Rinnovabili.

È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs 178/2025, che introduce disposizioni integrative e correttive allo stesso decreto. Il provvedimento aggiorna il quadro normativo dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alla semplificazione delle procedure e alla digitalizzazione, in linea con gli obiettivi del Piano Transizione 5.0 e delle direttive europee in materia.

Esteso il perimetro degli impianti soggetti al regime (art. 1 e 2)

Viene esteso il perimetro degli impianti soggetti al regime, includendo esplicitamente quelli di accumulo e gli elettrolizzatori.

Sono aggiunte nuove definizioni all’articolo 4 del testo unico delle rinnovabili come “impianto ibrido”, “interventi edilizi”, “opere connesse” e “infrastrutture indispensabili”.

f) “impianto ibrido”: un impianto che combina diverse fonti di energia rinnovabile oppure un impianto di produzione di energia da una o più fonti rinnovabili combinato con un impianto di accumulo ovvero con un elettrolizzatore;

f -ter) “interventi edilizi”: gli interventi e le opere soggette al regime di cui agli articoli 6, 6 -bis , 10, 22 o 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
f -quater) “opere connesse”: le opere di connessione dell’impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione nelle predette reti dell’energia prodotta o accumulata, nonché le opere di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno per gli impianti di produzione di biometano o di idrogeno, fatta eccezione per gli interventi edilizi;
f -quinquies) “infrastrutture indispensabili”: le opere o le installazioni, anche temporanee, necessarie alla costruzione ovvero all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo asserviti ai medesimi, fatta eccezione per gli interventi edilizi;
f -sexies) “revisione della potenza”: il ripotenziamento ovvero il rifacimento, anche parziale, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo.

Digitalizzazione delle procedure amministrative (art. 4)

Viene aggiornato l’articolo 5 del D.lgs. 190/2024 riguardante la digitalizzazione delle procedure amministrative.

Il testo attualmente in vigore si limita a disciplinare la messa a disposizione, da parte dei gestori di rete, dei modelli unici semplificati sulla piattaforma SUER entro cinque giorni dalla loro presentazione, e a prevedere una gestione transitoria delle pratiche digitali nelle more dell’operatività della piattaforma.

Il testo che entrerà in vigore dall’11 dicembre 2025 introduce invece una disciplina più articolata e innovativa: definisce la piattaforma SUER come strumento digitale unico e interoperabile per l’intero iter autorizzativo degli impianti FER, attribuendole funzioni di guida e assistenza ai soggetti proponenti e alle amministrazioni. Inoltre, sposta l’obbligo di caricamento dei modelli unici in capo al soggetto proponente e lo collega a un nuovo termine (cinque giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto), introduce la futura adozione dei modelli unici per PAS e Autorizzazione Unica tramite appositi decreti ministeriali e stabilisce che tali modelli saranno presentati esclusivamente tramite SUER.

Rimane invariata solo la disciplina transitoria, confermata anche nel nuovo testo, che consente l’uso delle modalità digitali già adottate dalle amministrazioni fino alla piena operatività della piattaforma.

1. La piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili istituita ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di seguito “piattaforma SUER”, fornisce, ai soggetti proponenti e alle amministrazioni interessate, guida e assistenza per ciascuna fase relativa ai regimi amministrativi di cui agli articoli 7, 8 e 9, del presente decreto. La piattaforma SUER è interoperabile con gli strumenti informatici afferenti la realizzazione di progetti di impianti da fonti rinnovabili operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale.

2. I modelli unici semplificati di cui all’articolo 7, comma 10, sono resi disponibili dal soggetto proponente alla piattaforma SUER, in modalità telematica, entro cinque giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati i modelli unici per la presentazione:
a) degli interventi sottoposti alla procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 8;
b) delle istanze di autorizzazione unica di cui all’articolo 9.
4. I modelli unici adottati ai sensi del comma 3 sono presentati dal soggetto proponente mediante la piattaforma SUER.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, nelle more dell’operatività della piattaforma SUER, la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, avviene in modalità digitale mediante le forme utilizzate dall’amministrazione competente.

Regimi amministrativi (art. 5, 14 e 17)

Viene modificato l’articolo 6 sui regimi amministrativi. Nel testo vigente l’articolo 6 disciplina i regimi amministrativi degli interventi e definisce i criteri per qualificare un progetto come unico, concentrandosi sul cumulo delle istanze riferite alla medesima area o al medesimo soggetto, così da evitare la frammentazione artificiosa delle domande.

La versione modificata dell’articolo, invece, riformula il comma 3 introducendo i seguenti aspetti: un progetto è considerato unico quando comprende più interventi riferiti alla stessa fonte rinnovabile, localizzati in aree vicine e riconducibili a un unico centro di interessi, assumendo come potenza del progetto la somma delle potenze dei singoli interventi.

Inoltre, il nuovo comma 3-bis introduce un obbligo completamente assente nel testo vigente: per tutti gli interventi inclusi negli allegati A, B e C, il proponente deve realizzare sistemi di raccolta delle acque meteoriche derivanti dalle nuove superfici impermeabilizzate, permanenti o temporanee, con una progettazione che tenga conto anche delle precipitazioni intense connesse ai cambiamenti climatici. Si tratta quindi di un ampliamento significativo degli oneri progettuali e ambientali rispetto alla disciplina attuale.

3 -bis . Per la realizzazione degli interventi di cui agli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, il soggetto proponente predispone appositi sistemi di raccolta per le acque meteoriche intercettate dalle nuove superfici impermeabilizzate, temporanee e permanenti, derivanti dai medesimi, ivi comprese quelle relative a locali tecnici, piazzali o alla viabilità di accesso. La progettazione dei sistemi di cui al primo periodo tiene conto delle precipitazioni intense conseguenti anche ai cambiamenti climatici.

Vengono, inoltre, aggiornati i termini, le responsabilità dei comuni procedenti e le modalità di comunicazione con le amministrazioni, con proroghe limitate in caso di approfondimenti istruttori. Si chiarisce la compatibilità degli interventi con strumenti urbanistici e regolamenti edilizi.

Gli articoli 14-17 aggiornano gli allegati A, B e C. Vengono ridefinite le tipologie di impianti soggetti a regimi semplificati, inclusi fotovoltaici flottanti, impianti idroelettrici di piccola e media potenza, opere di accumulo, aerogeneratori e interventi di ripotenziamento.

Altre modifiche

  • articolo 8 e 9: si prevede la verifica di assoggettabilità a VIA e VIncA, con termini definiti e riduzioni per interventi di revisione della potenza o installazione di pompe di calore. Il decreto introduce misure per garantire tempi più rapidi nelle autorizzazioni;
  • articoli 10 e 11: aggiornamenti sulle richieste di connessione alla rete elettrica, sui termini di concessione e sugli oneri derivanti dalle autorizzazioni, con particolare attenzione agli impianti off-shore;
  • articolo 12 e 13: si introduce il coinvolgimento attivo degli enti locali nella gestione dei progetti e la possibilità di ricorrere a procedure extragiudiziali gestite dall’Acquirente unico S.p.A., sotto il coordinamento dell’ARERA, per controversie relative a digitalizzazione, vincoli e regime amministrativo. Viene inserito l’art. 12-ter in cui si introduce un articolato sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) finalizzato a snellire e velocizzare la gestione dei conflitti connessi ai procedimenti autorizzativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. L’ARERA è incaricata di definire, mediante specifici provvedimenti, meccanismi decisori extragiudiziali affidati all’Acquirente Unico S.p.A., garantendo gratuità per le parti, pieno contraddittorio, tempistiche certe e modalità operative completamente digitali. Rientrano in tali procedure le controversie relative alla presentazione telematica dei progetti, alla verifica dei vincoli, al controllo di completezza della documentazione per PAS o Autorizzazione Unica, all’applicazione delle misure semplificate nelle aree idonee o di accelerazione e alla corretta individuazione del regime amministrativo applicabile. Le decisioni assunte nell’ambito di tali meccanismi possono essere impugnate dinanzi al TAR o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. L’ARERA definisce inoltre i requisiti di professionalità, terzietà ed esperienza dei decisori incaricati. Le attività dell’Acquirente Unico sono finanziate con le risorse già disponibili nel Fondo istituito dal d.lgs. 28/2011, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
  • Art. 12 -ter ( Risoluzione alternativa delle controversie ). — 1. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), definisce, con uno o più provvedimenti, meccanismi alternativi, gestiti dall’Acquirente unico S.p.A., a carattere decisorio, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al comma 2. Nel definire i meccanismi di cui al primo periodo, l’ARERA assicura il contradditorio tra le parti, stabilisce i termini di durata massima delle procedure, assicura la gratuità delle medesime per ciascuna delle parti e ne favorisce lo svolgimento in modalità digitale.

2. Ai meccanismi per la risoluzione extragiudiziale sono ammesse le controversie riguardanti:
a) la presentazione telematica dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui all’articolo 1, comma 1;
b) l’accertamento circa la sussistenza dei vincoli contemplati dall’articolo 7;
c) la verifica della completezza della documentazione a corredo della PAS o dell’istanza di autorizzazione unica;
d) l’applicazione della disciplina semplificata per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, che insistano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione;
e) l’individuazione del regime amministrativo applicabile per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1.
3. La decisione di risoluzione extragiudiziale della controversia ai sensi del comma 1 può essere impugnata dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale o
con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
4. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, l’ARERA stabilisce i requisiti dei decisori extragiudiziali, assicurandone terzietà ed esperienza nell’ambito delle procedure amministrative concernenti la realizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonché adeguata qualificazione professionale nei settori interessati dalle controversie di cui al comma 2, lettere a) , b) , c) , d) ed e) .
5. Le attività di gestione dei meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al presente articolo, a cura di Acquirente unico s.p.a., sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente nel Fondo di cui all’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

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