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Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Giustizia amministrativa – Termini processuali – Ricorso contro l’aggiudicazione

In materia di appalti pubblici, la comunicazione o la pubblicazione dell’aggiudicazione fa decorrere il termine per l’impugnativa, non essendo necessaria una perfetta conoscenza degli atti di gara in quanto il ricorso può essere integrato con la proposizione di motivi aggiunti. Il termine è prorogato di 15 giorni in presenza di un’istanza di accesso agli atti, ma non è modulabile oltre, a meno che non si alleghi che l’amministrazione si è illegittimamente opposta all’accesso ovvero abbia avuto un comportamento ostruzionistico che deve essere valutato in concreto e nel contraddittorio tra le parti. (1).
La fattispecie posta al vaglio della sezione ha riguardato una procedura di gara il cui bando era stato pubblicato prima del 1 aprile 2023 con conseguente inoperatività, quanto alla individuazione del termine decadenziale per proporre ricorso, del nuovo regime di cui all’art. 120, comma 2, del codice del processo amministrativo, come sostituito dall’art. 209 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici), ai sensi dell’art. 226, comma 2, dello stesso decreto. Pertanto, la sezione ha ritenuto che al caso in esame dovesse applicarsi l’art. 120, comma 2, del cod. proc. amm. nella versione anteriore alla novella, tenendo altresì conto dell’indirizzo dell’Adunanza plenaria, 2 luglio 2020, n. 12.

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Giustizia amministrativa – Termini processuali – Ricorso contro l’aggiudicazione – Corte costituzionale

Anche applicando il criterio ricavabile dalla sentenza della Corte costituzionale 28 ottobre 2021, n. 204, per cui deve essere garantito l’intero termine di 30 giorni previsto dall’art. 120 c.p.a., decorrente dalla conoscenza delle illegittimità o da quando l’interessato avrebbe potuto prenderne conoscenza, usando l’ordinaria diligenza, va considerato nel computo del termine anche il periodo necessario per proporre l’istanza di accesso onde evitare che possa esservi un ampliamento del termine decadenziale a discrezione dell’interessato stesso, mediante il differimento della presentazione di un’istanza di accesso documentale. (2).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 8 novembre 2023, n. 9599; T.a.r. per il Lazio, sez. I bis, 3 novembre 2023, n. 16298; T.a.r. per la Calabria, sez. I, 22 febbraio 2021, n. 359; Cons. Stato, Ad. plen., 2 luglio 2020, n. 12.
(2) Conformi: T.a.r. per la Basilicata, sez. I, 15 novembre 2021, n. 737; Corte cost., 28 ottobre 2021, n. 204 (in Foro it., 2022, III, 882) secondo cui: i) sono compatibili con l’art. 24 della Costituzione, oltre che con il diritto dell’Unione europea, quelle sole interpretazioni del quadro normativo per effetto delle quali la parte ricorrente disponga di un termine non inferiore a 30 giorni per agire in giudizio (e comunque per proporre motivi aggiunti), tenuto conto della data in cui essa ha preso conoscenza, o avrebbe potuto prendere conoscenza usando l’ordinaria diligenza, dei profili di illegittimità; ii) l’interpretazione avallata dall’Adunanza plenaria n. 12 del 2020 rientra nel novero delle letture costituzionalmente orientate dell’art. 120 c.p.a. poichè assicura, mediante il meccanismo della dilazione temporale per i casi di accesso tempestivamente soddisfatto dall’amministrazione, che il termine per proporre impugnazione, pur decorrendo dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, sia ugualmente pieno; iii) per il caso in cui l’amministrazione, invece, neghi l’accesso o lo procrastini con condotte dilatorie, il termine decorre, quanto ai vizi non percepibili, dalla data di effettiva conoscenza degli atti di gara, sicché con ciò si assicura alla parte ricorrente di poter usufruire dei trenta giorni assegnati dall’art. 120 c.p.a. per articolare le proprie censure.

Consiglio di Stato, sezione IV, 20 gennaio 2025, n. 391 – Pres. Lopilato, Est. Loria

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