Tratto da: Ministero Interno
“Nel caso in cui le elezioni dei consigli comunali abbiano luogo oltre la scadenza del mandato il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato di cui all’art.4, comma 2, d.lgs. n.149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio dall’inizio del mandato”.
È stato chiesto di conoscere l’avviso di questo Ministero in ordine al termine per la presentazione della relazione di fine mandato di cui all’art.4 del D.Lgs. n.149/2011, con riferimento ai comuni interessati dal differimento, oltre la finestra temporale 15 aprile-15 giugno, dei turni per le elezioni amministrative nelle tornate 2020 e 2021, in ragione della crisi pandemica da diffusione di COVID-19.
Più precisamente, si chiede se si debba applicare quanto stabilito dalla Corte dei Conti, con la sentenza n.5 del 2021, la quale ha distinto nettamente la data delle elezioni da quella di scadenza del mandato, oppure si debba considerare prorogato il mandato fino alla data delle elezioni nella primavera del 2026, per quelle tenutesi nel 2020, e nella primavera del 2027, per le elezioni tenutesi nel 2021.
Al riguardo, nel Parere di protocollo n.21392 del 10 luglio 2025, si rappresenta quanto segue:l’art.4 del richiamato D.Lgs. n.149/2011, da ultimo modificato dall’art.11 del D.L.6 marzo 2014 n.16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014 n.68, stabilisce, al comma 1, che: “Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato [..] redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, e sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato”.
Al riguardo, questo Ministero ha già avuto modo di esprimersi condividendo quanto statuito dalla sopracitata giurisprudenza delle sezioni riunite della Corte dei Conti, la quale ha precisato che, ai fini della decorrenza dei termini prescritti dal legislatore per la redazione della relazione di fine mandato, debba ritenersi come le “esigenze di certezza ed omogeneità, escludono la possibilità di far riferimento all’effettivo insediamento, all’esercizio effettivo dei poteri o alla cessazione della carica risolvendosi in una quaestio facti specifica per ogni singolo Ente”.
Con specifico riferimento alle Amministrazioni interessate alle consultazioni elettorali 2020-2021, va considerato che il D.L. 5 marzo 2021, n.25, convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2021, n.58, recante “Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021”, ha disposto, all’art.1, che: “In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell’evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio: a) in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n.182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021”.
Sul punto, la sentenza della Corte dei Conti, n.5 del 2021, aveva formato un orientamento, cui questo Ministero si è uniformato con il quale evidenziava che la data delle elezioni e la data della scadenza del mandato vanno tenute ben distinte. “Nel caso di fisiologico svolgimento integrale della consiliatura, il dies a quo, dunque, è la scadenza del mandato, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione (art.51 TUEL), indipendentemente dalla data delle nuove elezioni; in tal caso la relazione di fine mandato deve essere redatta «non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato» (art.4, comma 2, D.lgs. n.149/2011). Nel caso, invece, di scioglimento anticipato degli organi democratici dell’ente locale, il termine di riferimento è la data delle elezioni (art.4, comma 3, D.lgs. n.149/2011 e art.2 della L. n.182/1991), e la relazione di fine mandato deve essere redatta «entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni».
Più precisamente, in ragione dello slittamento della data delle elezioni stabilito dalle disposizioni emergenziali del 2020, la Corte aveva sottolineato che l’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 26/2020 ha “spostato in avanti la data delle elezioni, ma non quella della scadenza del mandato. In tal modo, si è determinata una nuova ed eccezionale ipotesi di “prorogatio” delle funzioni (ma non del mandato), in deroga a quella ordinariamente prevista dall’art.1 del D.L. n.293/1991 (conv. L. n.444/1994). Ne consegue che la sottoscrizione della relazione di fine mandato avrebbe dovuto essere effettuata nel termine ultimo “ordinario” di 60 giorni dalla scadenza del mandato originario”.
La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con la recente delibera n.17 del 10 luglio 2025, in relazione al differimento delle elezioni durante l’emergenza pandemica, ha precisato che: “questa circostanza si è verificata per un fattore emergenziale. Infatti, il d.l. n.26 del 2020 ha, in conseguenza della emergenza Covid, spostato la data delle elezioni dal periodo “ordinario” (15 aprile–15 giugno) a un periodo successivo (15 settembre–15 dicembre); la data imposta per la tornata elettorale del 2020 ha fatto sì che le elezioni successive, ove regolarmente portato a termine il mandato, avvengano nell’anno successivo alla scadenza del mandato medesimo, come da previsione dell’art.1, legge n.182 del 1991. Di tenore analogo alla disposizione citata è la previsione dell’art. 1, comma 1, lett. a) del d.l. n.25 del 2021 che, per la tornata elettorale del 2021, sempre per ragioni connesse alla crisi epidemiologica ha previsto che le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali si tenessero tra il 15 settembre e il 15 ottobre”.
La Corte dei Conti ha, quindi, privilegiato la ratio legis sottesa all’istituto della relazione di fine mandato, quale strumento di conoscenza dell’operato dell’amministrazione comunale finalizzato ad assicurare un esercizio consapevole del voto al momento del rinnovo degli organi dell’ente locale.
Nel merito, la Sezione Autonomie della Corte, con il citato parere, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui le elezioni dei consigli comunali abbiano luogo oltre la scadenza del mandato il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato di cui all’art.4, comma 2, d.lgs. n.149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio dall’inizio del mandato”.