tratto da biblus.acca.it

La pronuncia del TAR Campania 4783/2025, offre una chiave di lettura importante in merito all’applicazione delle clausole sociali negli appalti di servizi tecnici, con specifico riferimento all’esclusione per omissione dell’impegno alle quote occupazionali e all’individuazione del giovane professionista nei Raggruppamenti Temporanei di Professionisti (RTP).

La controversia giudiziaria ha origine da un ricorso promosso avverso l’aggiudicazione di un appalto avente ad oggetto servizi tecnici di progettazione. Il ricorrente contestava l’assenza, da parte dell’operatore economico risultato vincitore, dell’impegno formale ad assumere una quota pari al 30% di personale giovanile e femminile, come previsto dal Disciplinare di gara.

Il TAR ha ribadito che l’obbligo delle clausole sociali sussiste solo in presenza di contratti finanziati con risorse PNRR o di contratti riservati, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 36/2023 e dell’allegato II.3 del Codice.

La procedura di gara specifica non era finanziata con fondi PNRR (nemmeno in parte). Pertanto l’assenza della dichiarazione non può essere motivi di esclusione, in quanto la legge la riserva a fattispecie specifiche: un obbligo previsto per il PNRR non si può applicare per analogia a gare ordinarie!

Il Giovane Professionista nei Raggruppamenti Temporanei

Altro tema oggetto della sentenza riguarda l’obbligo, sancito dall’art. 39, comma 3 dell’Allegato II.12, di indicare all’interno degli RTP un giovane professionista incaricato della progettazione. La doglianza dell’impresa ricorrente si fondava sull’assunto che il soggetto indicato dal RTI aggiudicatario non soddisfacesse i requisiti.

Il giudice amministrativo, tuttavia, ha ritenuto pienamente conforme alla disciplina vigente la figura del giovane architetto individuato, sulla base dei seguenti presupposti:

  • il professionista era titolare di partita IVA, formalmente incaricato di sottoscrivere gli elaborati progettuali;
  • il 50% del suo fatturato annuo risultava riferibile al rapporto economico con la capogruppo, delineando un chiaro vincolo di collaborazione continuativa.

In definitiva, si evince che:

  • l’inserimento delle clausole sociali è legittimo esclusivamente nei casi tassativamente previsti dalla normativa vigente. Qualsiasi applicazione estensiva al di fuori di tali ambiti si traduce nell’illegittimità della clausola stessa e nell’impossibilità di utilizzarla quale causa di esclusione;
  • la designazione del giovane professionista può riguardare anche un soggetto esterno all’organico dell’operatore economico, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dall’art. 36 dell’Allegato II.12 del Codice appalti.
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