La seconda convocazione di un collegio deliberante ha lo scopo di ridurre il quorum strutturale necessario per la validità delle deliberazioni, per evitare, in base al principio di efficienza dell’organo collegiale, la paralisi di questo.
(Parere n.11903 dell’8.4.2025) Nel prendere atto dell’avvenuta convocazione del consiglio comunale della città di … per il giorno 3 aprile 2025 ore 18.00 in prima convocazione e per il giorno 4 aprile 2025 ore 18.00 in seconda convocazione, indetta a seguito della nota di una Prefettura n. … del 28 marzo scorso con cui l’ente è stato diffidato a provvedere alla surroga del consigliere dimissionario, si osserva quanto segue in merito alla nota n. … del … a firma del segretario generale del comune in parola. Con la predetta nota è stato rappresentato che dopo le dimissioni di un assessore comunale, presentate regolarmente al protocollo dell’ente anche come consigliere comunale, è stata attivata la procedura di surroga con il primo dei non eletti. Nel corso della seduta, prima di discutere del punto posto all’ordine del giorno relativo alla surroga del consigliere comunale dimissionario, è venuto meno il numero legale in quanto alcuni consiglieri hanno abbandonato l’aula. Inoltre, è stato evidenziato che sebbene sia stata convocata d’urgenza una seconda seduta del consiglio, a seguito del passaggio di alcuni consiglieri dal gruppo di maggioranza a quello di minoranza, il numero dei consiglieri presenti e votanti tra i due schieramenti politici è diventato di 12 consiglieri, di cui 6 appartenenti al gruppo di minoranza e 6 appartenenti al gruppo di maggioranza compreso il sindaco, su 13 consiglieri eletti. Per tale situazione, secondo il segretario si sarebbe creato un comportamento ostruzionistico da parte dei consiglieri di minoranza. Al riguardo, in via generale relativamente alla necessità dell’adozione della deliberazione di surroga ed alle conseguenze in caso di mancata approvazione della stessa, questo Dipartimento con precedenti pareri ha osservato che la deliberazione di surroga, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, è un atto dovuto. Sull’argomento è intervenuto il Consiglio di Stato, con sentenza n.2273 del 17 marzo 2021, il quale ha precisato che “… la surroga del consigliere dimissionario, … costituisce un atto dovuto – v., sul punto, Cons. St., sez.III, 12 giugno 2020, n.3736 – e, in quanto tale, non può essere impedita o venire a mancare per effetto di manovre dilatorie ed ostruzionistiche in seno al consiglio comunale che paralizzino il regolare svolgimento della vita democratica dell’ente locale e il funzionamento dei suoi organi elettivi …”. Quanto all’intervento sostitutivo del difensore civico, previsto dall’art.136 TUOEL, cui fa riferimento il segretario in caso di condotta ostruzionistica da parte dei consiglieri, si evidenzia che il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con la sentenza n.549/2020, ha affermato, relativamente al caso esaminato che “tanto l’intervento sostitutivo effettuato dal Difensore civico regionale, che ha provveduto alla nomina di un Commissario ad acta per procedere alla surroga, quanto il provvedimento di surroga adottato dal Commissario sono illegittimi, perché adottati in relazione ad un ambito materiale – quale il funzionamento del Consiglio comunale – sottratto alla competenza regionale”. Sul punto va considerato che l’art.117, comma 2, lett. p), Cost. prevede la competenza legislativa statale esclusiva nella materia costituita da “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”. La previsione costituzionale richiamata, come rileva il TAR Lombardia nella pronuncia sopra citata, è rilevante perché l’esercizio del potere di surroga, di cui si tratta, incide direttamente sulla composizione e sul funzionamento del consiglio comunale e, pertanto, investe direttamente un organo di governo dell’ente comunale, sicché la relativa disciplina resta riservata alla competenza legislativa dello Stato, ex art.117, comma 2, lett.p), Cost.. Inoltre, la circostanza che si tratti di una materia di legislazione statale esclusiva comporta che l’attribuzione della titolarità del potere sostitutivo spetti allo Stato, laddove non sia espressamente attribuito alle Regioni da una specifica disposizione della legge statale. Relativamente al caso in esame, si osserva che l’articolo 38 TUOEL al comma 8 dispone che “… Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari …”. Analoga disposizione è prevista dallo statuto all’articolo 16, comma 6, secondo cui a seguito delle dimissioni di un consigliere si procede alla surroga entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni ed il successivo comma 8 prevede che “La surrogazione avviene in favore del candidato che nella medesima lista immediatamente segue l’ultimo eletto”. Dall’esame dello statuto emerge che per la validità delle deliberazioni, secondo l’art.17, comma 1, rubricato “Votazioni e funzionamento del Consiglio” “… è necessaria la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune e la maggioranza dei votanti salvo che la legge o il presente statuto non prevedano maggioranze qualificate”. Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, come rilevato dal segretario comunale, prevede all’articolo 39 che “… s’intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvo i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida …”. Inoltre, l’articolo 39 al comma 6 prescrive che “Se il provvedimento ottiene un uguale numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi adottato né respinto: esso è solo inefficace e può essere iscritto all’ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio”. Si evidenzia, altresì, che l’art.16 del regolamento prevede che “il Consiglio comunale, in seconda convocazione, non può deliberare se non interviene almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il Sindaco. Al numero dei presenti così determinato (e pari a n.6 consiglieri), va aggiunto il Sindaco”. La formulazione della predetta norma relativamente all’espressione “(e pari a n.6 consiglieri)” si riferisce sicuramente al testo precedente a quello oggi vigente quando i consiglieri assegnati erano 17 compreso il sindaco, quindi il testo non risulta aggiornato a quanto disposto dall’art.1, comma 135, lett.b) della legge n.56/2014 secondo cui per i comuni superiori a 3.000 e sino a 10.000 abitanti il consiglio è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri. Nel caso di specie, si osserva che il consiglio, non avendo deliberato in prima convocazione, in seconda convocazione può deliberare, ai sensi del citato articolo 16, con almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare il sindaco; pertanto, un terzo dei consiglieri assegnati corrisponde a 4, escluso il sindaco. Sulla base di tale calcolo si ritiene che il consiglio possa procedere alla surroga del consigliere dimissionario atteso che i consiglieri di maggioranza sono 6 compreso il sindaco. La seconda convocazione di un collegio deliberante ha lo scopo di ridurre il quorum strutturale necessario per la validità delle deliberazioni, per evitare, in base al principio di efficienza dell’organo collegiale, la paralisi di questo.