La previsione di cui all’art. 45, comma 1, del d.lgs. n.267/2000, concernente la surroga di un consigliere comunale dimissionario, non è suscettibile di applicazione estensiva, ricomprendendovi la possibilità di attingere alla lista avente il successivo più elevato quoziente nell’ambito della medesima coalizione. Al riguardo, alcun rilievo assume la circostanza che, alle predette dimissioni, abbiano fatto seguito le rinunce al subentro in consiglio comunale di tutti gli ulteriori candidati consiglieri collocati nella medesima lista del consigliere dimissionario.
(Parere prot. n. 24353 dell’8.08.2025) È stato chiesto di conoscere l’orientamento di questo Ministero in merito alla possibilità di ricoprire il seggio rimasto vacante, a seguito delle dimissioni di un consigliere comunale (cui abbiano fatto seguito le rinunce al subentro in consiglio comunale di tutti gli ulteriori candidati consiglieri collocati nella medesima lista), attingendo alla lista – in coalizione con la lista del consigliere dimissionario – che abbia ottenuto il più alto quoziente. Più precisamente, nella nota in data […] acclusa alla richiesta di parere, viene posto il quesito se il meccanismo di presa d’atto dell’esaurimento della lista di candidati, con successivo seggio rimasto vacante, a seguito di successive dimissioni o rinunce preventive all’accettazione della carica, consenta di attingere alla lista avente il successivo più elevato quoziente nell’ambito della medesima coalizione di liste, “in virtù del fatto che il seggio in questione sarebbe spettato di diritto al candidato sindaco non eletto collegato alla medesima coalizione di liste”. A parere dell’esponente il rimedio suddetto risulterebbe avallato dall’interpretazione letterale dell’art.45 del d.lgs. n.267/2000, la cui ratio risiederebbe proprio nell’esigenza di rispecchiare il risultato elettorale.Di qui il quesito posto dalla prefettura che, nel riportare le argomentazioni sostenute dall’esponente, chiede se possa accedersi a tale interpretazione della norma di cui all’art.45, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 attraverso “una lettura di tale disposizione più ampia in raccordo con l’art.73, comma 11, TUEL”. Al riguardo, la previsione normativa che viene in rilievo è quella di cui all’art.45 del d.lgs. n. 267/2000 che, al primo comma, dispone che “Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto”. Il successivo art.38 del medesimo d.lgs. n. 267/2000, inoltre, nel disciplinare le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, dispone espressamente che “il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo”.Orbene, dalle evidenze acquisite si evince che, successivamente alle dimissioni del consigliere comunale, sono state acquisite le rinunce al subentro in consiglio comunale di tutti gli ulteriori candidati consiglieri collocati nella medesima lista, con conseguente impossibilità di ricoprire il seggio attingendo alla medesima lista. Si tratta di un’ipotesi (quella del seggio vacante e della riduzione del numero dei consiglieri effettivi rispetto a quello del consigliere assegnati al comune) prevista dal legislatore che, non a caso, all’interno della disciplina dello scioglimento del consiglio comunale di cui all’art.141 del d.lgs. n.267/2000, al comma 1, lett. b) n. 4) annovera proprio la fattispecie della “riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio”. A parere di questa Amministrazione pertanto la tesi sostenuta dall’esponente, volta ad accreditare una lettura “più ampia” dell’art.45, comma 1, del d.lgs. n.267/2000 “in raccordo con l’art.73, comma 11, TUEL”, non appare condivisibile. Essa infatti traccia una linea di collegamento tra l’espresso criterio di coalizione di cui all’art.73, comma 11, del d.lgs. n.267/2000 delineato dal legislatore ai fini dell’attribuzione dei seggi al momento della proclamazione degli eletti, e l’inespresso criterio – di sostanziale analogo tenore – nelle previsioni normative sopra richiamate contenenti la disciplina della surroga dei consiglieri comunali in corso di mandato.Ebbene, tale linea di collegamento non è prevista dal legislatore che, proprio con la previsione dell’ipotesi disssolutoria di cui all’art.141, comma 1, lett. b) n. 4) del d.lgs. n.267/2000, dimostra di contemplare la riduzione del numero dei consiglieri effettivi quale conseguenza della mera impossibilità di procedere alla surroga degli stessi nel corso della consiliatura. Dunque, alcuna operazione ermeneutica può soccorrere, ed anzi è da ritenersi inammissibile, ai fini di adeguare il dettato normativo all’esigenza di ripristino del rapporto di forze sotteso all’originaria assegnazione dei seggi (mercé il subentro di un surrogante appartenente ad altra lista della stessa coalizione), considerato che la cornice normativa dell’ordinamento degli enti locali non presenta alcuna lacuna da colmare in tal senso.Ed anzi, ne prevede organicamente la sussunzione nell’alveo di una fattispecie del tutto fisiologica, ossia quella della mancata surrogazione del dimissionario in assenza di altri candidati alla carica di consigliere, che solo al di sopra di una certa soglia numerica può condurre alla misura dissolutoria di cui all’art.141, comma 1, lett. b) n. 4) del d.lgs. n.267/2000. Da intendersi, essa stessa, come una misura prevista dal legislatore che, in quanto tale, non può essere pretermessa (o comunque temporalmente rinviata) mediante una lettura “più ampia” dell’art.45, comma 1, in raccordo con l’art.73 comma 11, TUEL”.

