Tratto da: giustizia-amministrativa.it

Giustizia amministrativa – Concorso a pubblico impiego – Omessa notifica ad almeno un controinteressato – Richiesta di notifica ai controinteressati per pubblici proclami avanzata al giudice nell’atto introduttivo del giudizio – Ammissibilità – Limiti – Necessità di provare di essersi attivato al fine di ottenere l’indirizzo di almeno uno dei partecipanti. 

L’onere probatorio minimo, secondo un criterio di normalità e buona fede, ai fini della concessione dell’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami richiesta dall’interessato, consiste nell’aver dimostrato di essersi attivato al fine di ottenere l’indirizzo di almeno uno dei partecipanti inseriti in graduatoria (1).
(1) Precedenti conformi: tra le tante, Cons. Stato, sez. VII, 1° febbraio 2024, n. 1047, secondo cui “…l’ordinaria diligenza alla quale il notificante deve informare la sua condotta per vincere l’ignoranza nella quale versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando deve valutarsi in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale di cui all’art. 1147 c.c., cosicché, se occorre convenire che ciò non possa tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa dimostrarsi in astratto idonea all’acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica, anche sopportando spese non lievi e attese di non breve durata è altrettanto evidente che non ciò lo esime dal compiere ricerca alcuna” che richiama  Cass., sez. I, 26 aprile 2021, n. 10983.
Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.

Cons. Stato, sez. II, 7 marzo 2024, n. 2251 – Pres. Saltelli, Est. Cocomile

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