Giustizia amministrativa – Azione di annullamento – Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Bando di gara – Criteri ambientali minimi – Impugnazione – Casistica
L’impugnazione della lex specialis di gara, per violazione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – che rafforza l’obbligo di includere i criteri ambientali minimi (CAM) nei documenti progettuali e di gara  – deve avvenire nell’immediato, nei termini perentori decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara nei casi: i) di totale mancata indicazione dei CAM nella documentazione progettuale e di gara, venendo in rilievo un’ipotesi di grave carenza nell’individuazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta; ii) di mero rinvio al decreto di adozione dei CAM, qualora, a seconda della tipologia di servizio, lavoro o fornitura e dell’oggetto del contratto da stipulare, si concretizzi  una grave carenza nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta; iii)  di indicazione non conforme al decreto di adozione dei CAM, se vi è la prova, fornita dall’operatore economico interessato, che le clausole abbiano la portata di precludere ogni utile partecipazione alla gara, ad esempio perché impositive di oneri manifestamente incomprensibili ovvero del tutto sproporzionati rispetto ai contenuti della procedura o ancora perché rendono la partecipazione irragionevolmente difficoltosa o addirittura impossibile. (1).
In motivazione si è ritenuto che non ricorresse un contrasto giurisprudenziale nel Consiglio di Stato tale da rendere necessario il rinvio all’Adunanza plenaria: ciò in quanto con le sentenze nn. 3542 e n. 3411 del 2025 della V sez. erano state decise controversie in cui la mancata indicazione dei CAM nella documentazione progettuale e di gara si era risolta, nella sostanza, in un’ipotesi di grave carenza nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, mentre la sentenza, della medesima V sez., n. 3197 del 2022 era riferita ad un’ipotesi in cui l’obbligo di inserire i CAM era stato effettivamente osservato, nella lex specialis di gara, posto che i CAM erano stati espressamente recepiti nell’ambito delle specifiche tecniche allegate al capitolato tecnico ed infine nella sentenza della sez. III, n. 4385 del 2025, si era affermato che “la violazione delle norme imperative in materia di obbligatorio inserimento nei bandi di gara dei criteri ambientali minimi può essere infatti fatta valere, dagli operatori economici che abbiano interesse (strumentale) alla riedizione della gara, mediante ricorso avverso l’aggiudicazione della stessa (fatta salva l’ipotesi di illegittimità della legge di gara che impedisca la formulazione dell’offerta, nel qual caso l’impresa è onerata dell’immediata impugnazione del bando)”, specificando che non “possono invocarsi in senso contrario le recenti sentenze della V Sezione n. 3411 e 3542 del 2025, perché, appunto, relative a fattispecie peculiari, dal momento che in esse si dà espressamente atto che i ricorsi introduttivi, ritenuti irricevibili, lamentavano in realtà una lesività consistente nell’impossibilità di formulare un’offerta consapevole”.
Giustizia amministrativa – Azione di annullamento – Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Bando di gara – Criteri ambientali minimi – Impugnazione – Tempestività – Principio buona fede – Principio risultato – Coerenza
L’onere di tempestiva impugnazione della lex specialis di gara violativa della disciplina in materia di CAM che determini l’impossibilità di formulare l’offerta: i) risulta coerente con la ratio dell’obbligatorietà dei criteri ambientali minimi, da individuarsi nell’esigenza che  la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari”, nel diffondere l’occupazione “verde” e nell’esigenza della pubblica amministrazione di razionalizzare i propri consumi, riducendone ove possibile la spesa; ii) è conforme ai principi di buona fede e di tutela dell’affidamento, recepiti nell’art. 5 del d.lgs. n. 36 del 2023, che configura un “rapporto” di tipo orizzontale tra cittadini e pubblica amministrazione e comporta anche una responsabilizzazione dei primi, sia in seno al procedimento che con riguardo al processo; iii) è in linea con il principio del risultato che non va riguardato ponendolo in chiave antagonista con il principio di legalità. (2).
Cfr quanto alla ratio dei CAM: Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2022, n. 9879; 5 agosto 2022, n. 6934; quanto al principio di buona fede e di tutela dell’affidamento: Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2023, n. 10744; quanto al principio del risultato: Cons Stato, sez. III, 26 marzo 2024, n. 2866.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2025, n. 4385; quanto all’ipotesi di cui alla lett. a) Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2025, n. 3542 e 18 aprile 2025, n. 3411.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
Consiglio di Stato, sezione V, 25 luglio 2025, n. 6651 – Pres. Caringella, Est. Perrelli

