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Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n 4878 del 4 giugno 2025, ha chiarito un aspetto importante in merito alla gestione delle assunzioni nella pubblica amministrazione attraverso gli interpelli previsti dall’art. 3-bis del D.L. 80/2021. Secondo i giudici, le graduatorie formate all’esito di questi interpelli non possono essere utilizzate per scorrimento in caso di nuove necessità assunzionali da parte dell’Amministrazione. Diversamente da quanto avviene con le graduatorie dei concorsi pubblici ordinari, ogni nuova esigenza di personale deve essere gestita con un nuovo interpello.
Questo perché la procedura prevista dall’art. 3-bis si articola in due fasi distinte: una prima fase in cui si forma un elenco nazionale di idonei, aggiornato annualmente e valido fino all’assunzione (comunque non oltre tre anni); e una seconda fase, in cui gli enti pubblici attivano un interpello, cioè un avviso diretto agli iscritti nell’elenco, ogni volta che si presenta un’esigenza concreta di assunzione. Solo chi, tra gli idonei, manifesta interesse per quello specifico posto, viene valutato, e si forma così una graduatoria valida solo per quel determinato interpello.
La ratio di questo meccanismo è proprio quella di permettere ai candidati di decidere caso per caso se sono interessati a una posizione specifica, tenendo conto delle caratteristiche concrete del posto. Di conseguenza, non è ammesso l’uso di graduatorie precedenti per coprire nuovi posti, anche se relativi alla stessa amministrazione, perché verrebbe meno il principio della volontarietà e della selezione mirata.
Il Consiglio di Stato ha anche precisato che, qualora cambino le condizioni dell’impiego offerto – ad esempio, se un posto inizialmente previsto a tempo pieno diventa a tempo parziale – l’Amministrazione deve procedere con un nuovo interpello, in quanto le modifiche potrebbero incidere sull’interesse dei candidati e quindi alterare le condizioni della selezione.
Infine, viene ribadito che il principio dello scorrimento delle graduatorie, secondo la giurisprudenza consolidata (come stabilito anche dall’Adunanza Plenaria n. 14/2011), si applica solo alle graduatorie derivanti da concorsi pubblici ordinari, basati su una selezione aperta, comparativa e fondata sul merito.