Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Irricevibilità e inammissibilità del ricorso – Giurisdizione soggettiva – Interesse a ricorrere
La valutazione dell’ammissibilità del ricorso, con particolare riferimento alla sussistenza delle condizioni dell’azione, deve precedere quella della sua irricevibilità, perché, data la natura della giurisdizione amministrativa quale giurisdizione soggettiva, solo quando il privato ha interesse a proporre ricorso, in quanto leso da un atto dell’amministrazione, ha altresì l’onere di farlo tempestivamente. (1).
Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Regolamenti “volizione-preliminare” – Regolamenti “volizione-azione” – Interesse a ricorrere
A differenza dei “regolamenti volizione-preliminare” che contengono disposizioni non immediatamente lesive e non autonomamente impugnabili, non essendovi certezza sul fatto che verranno effettivamente applicate al singolo, nonché sul momento e sulle conseguenze concrete dell’applicazione, i “regolamenti volizione-azione” contengono disposizioni autonomamente e direttamente lesive della posizione del privato, il quale ha quindi l’onere di impugnarli immediatamente, senza attendere un atto applicativo che non potrà che avere un contenuto vincolato. (2).
Nel caso esaminato era impugnato un regolamento comunale per l’installazione, la modifica e l’adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare e servizi similari che, a giudizio della sezione, si qualifica come “regolamento volizione-preliminare” in quanto contiene norme generali e astratte, inidonee a ledere i diritti e interessi del privato prima che se ne faccia applicazione in concreto.
(1) Conformi: in parte: Corte cost., 13 dicembre 2019, n. 271 (in Foro it., 2020, IV, 1121) secondo cui, alla luce degli articoli 24, 103 e 113 della Costituzione, la giurisdizione amministrativa, nelle controversie tra amministrati e pubblico potere, è primariamente rivolta alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive e solo mediatamente al ripristino della legalità dell’azione amministrativa, legalità che pertanto può e deve essere processualmente perseguita entro e non oltre il perimetro dato dalle esigenze di tutela giurisdizionale dei cittadini.
(2) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, 12 febbraio 2025, n. 3192; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. III, 10 ottobre 2024, n. 3344; Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2024, n. 4745; sez. III, 10 luglio 2020, n. 4464; T.a.r. per le Marche, sez. I, 20 febbraio 2024, n. 155; T.a.r. per la Campania, sez. I, 5 gennaio 2021, n. 57.
Consiglio di Stato, sezione VII, 10 febbraio 2025, n. 1093 – Pres. Lipari, Est. Basilico