In una procedura di gara pubblica, la clausola del disciplinare di gara che esclude la ribassabilità del costo della manodopera non costituisce causa di esclusione, in assenza di una espressa comminatoria in tal senso. Tale clausola deve essere interpretata alla luce dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (c.d. codice dei contratti pubblici), che ammette la ribassabilità temperata dei costi della manodopera, purché l’operatore economico dimostri che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, la quale espone l’operatore alla sottoposizione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, con puntuale riferimento a tale voce di costo. (1).
In motivazione la sezione ha precisato che in tal senso deporrebbe: i) In primis, l’esegesi sistematica degli artt. 3 e 16 del disciplinare di gara ex art. 1363 c.c. da cui si poteva argomentare che, alla stregua della prima disposizione, la base di gara ricomprendeva l’importo complessivo, inclusivo anche degli oneri per la manodopera e per la sicurezza; ii) la metodologia di attribuzione del punteggio all’offerta economica mediante una formula quoziente tra prezzo offerto e base d’asta; iii) il bando-tipo ANAC n. 1-2023 (delibera ANAC n. 309 del 27 giugno 2023), che, nonostante l’identica previsione di cui all’art. 3 su cui s’impernia il presente giudizio (ossia la dichiarata non ribassabilità degli oneri per la manodopera), ammette la possibilità di operare un ribasso di tali oneri a condizione che l’operatore economico dimostri che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale; iv) l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza amministrativa all’art. 41, comma 14, d.lgs. 36 del 2023.
Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Gara – Responsabile unico del procedimento – Compiti
Non è ravvisabile alcuna indebita ingerenza del responsabile unico del procedimento (RUP), laddove lo stesso si limiti a correggere gli errori tecnici nella piattaforma telematica di gara, al fine di garantire la corretta applicazione della lex specialis, in ossequio ai compiti a lui affidati dall’art. 7, comma 1, lettere a) e lettera e), dell’allegato I.2 al Codice dei contratti pubblici. (2).
In motivazione la sezione ha precisato che nell’ipotesi di specie la lex specialis era stata correttamente interpretata nel senso di includere i costi della manodopera nella base d’asta ribassabile, mentre l’intervento della dirigenza della stazione appaltante sul seggio di gara si era limitato a riscontrare il mancato, corretto funzionamento della piattaforma telematica prescelta per l’attribuzione dei diversi punteggi economici – nella specie, nel valore che governava l’operatività della formula a sistema era stato inserito, come limite di importo e come dicitura esplicativa, il valore al netto dei costi della manodopera (precisamente la sola voce A) presente nella tabella al par. 3 del disciplinare di gara, in luogo del valore comprensivo di questi (sommatoria voci A) e B)), sicché, il suo intervento, era stato necessitato dall’esigenza di evitare una errata aggiudicazione cui si sarebbe giunti per l’errore di calcolo sull’attribuzione automatica dei punteggi alle offerte economiche.
(1) Conformi: Quanto all’interpretazione dell’art. 41, comma 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: Consiglio di Stato, sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8225; 7 ottobre 2025, n. 7813; 2 luglio 2025 n. 5712; 29 aprile 2025 n. 3611; 19 novembre 2024 n. 9255; 9 giugno 2023 n. 5665.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
Consiglio di Stato, sezione III, 6 marzo 2026, n. 1824 – Pres. Greco, Est. Cerrone

