tratto da giustizia-amministrativa.it

Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Bando (disciplinare, lettera di invito, alternativi) – Interpretazione

Nell’interpretazione della lex specialis di gara trovano applicazione i criteri letterale e sistematico di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., con la conseguenza che le clausole devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell’atto. A garanzia della parità di trattamento e dell’affidamento dei concorrenti, devono comunque ritenersi preferibili le espressioni letterali delle previsioni di gara, onde evitare che l’attività ermeneutica comporti un’indebita integrazione del bando con significati non chiaramente rintracciabili nel suo testo. (1).

 Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Bando (disciplinare, lettera di invito, alternativi) – Punteggio premiale

Ove la lex specialis di gara preveda il punteggio premiale riferito alle “maggiori risorse di personale” in presenza di personale aggiuntivo effettivamente destinato ai compiti previsti, con esclusione del personale già ricompreso nella dotazione minima, deve essere  esclusa la valorizzazione di figure già comprese nella dotazione minima. (2).
Il Consiglio di Stato ha pertanto ritenuto illegittima l’attribuzione del punteggio premiale per la figura dei responsabili di settore in quanto, dalla disamina dell’offerta, si evinceva che detto personale fosse a costo zero in quanto già adibito ad altre funzioni. Ha inoltre evidenziato che l’indicata interpretazione della lex specialis di gara, oltre che coerente con il dato letterale, fosse suffragata sul piano teleologico, in quanto la tesi della valorizzazione del conferimento delle funzioni al personale adibito ad altre mansioni avrebbe svuotato la previsione della logica scriminante propria di un criterio premiale, calibrato in funzione del potenziamento dell’offerta attraverso un quid pluris sul piano delle risorse personali dedicate al servizio.
 

Giustizia amministrativa – Azione di annullamento – Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Aggiudicazione – Contratto – Subentro

In materia di gare pubbliche aggiudicate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può disporsi, ai sensi degli artt. 34, comma 1, lett. c), e 124, comma 1, c.p.a., il subentro nel contratto ove non residuino profili di discrezionalità nella valutazione delle offerte e risulti accertata la spettanza dell’appalto in favore dell’impresa ricorrente. (3).
Cfr. quanto a poteri della commissione di gara in materia di valutazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: Corte di giustizia UE, sez. II, 24 novembre 2005, C-331/04; quanto al subentro nel contratto: Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2025, n. 8114; 31 luglio 2024, n. 6872; 26 gennaio 2021, n. 788; 20 settembre 2016, n. 3910.

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2025, n. 7465; sez. VI, 11 giugno 2025, n. 5066; sez. V, 13 settembre 2024, n. 7570; 13 ottobre 2023, n. 8966.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2021, n. 2473, nella parte in cui ha ritenuto legittima la scelta della commissione di gara di non attribuire il punteggio premiale per l’individuazione di un responsabile di settore, giacché era stata verificata la coincidenza di tale figura con quella del direttore del centro.

(3) Non risultano precedenti negli esatti termini

Consiglio di Stato, sezione V, 10 0ttobre 2025, n. 7945 – Pres. ed Est. Caringella

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