Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Procedura selettiva – Accesso ai verbali di revisione dei punteggi dei concorrenti – Interesse del concorrente non utilmente graduato – Sussiste
Il candidato, pur non collocato utilmente nella graduatoria conclusiva di una procedura (nella specie, indetta dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l’accesso ai contratti di filiera ed alle relative agevolazioni), ha un interesse diretto, concreto ed attuale all’ostensione delle istanze di riesame formulate dai soggetti proponenti e della documentazione inerente all’istruttoria eseguita e relativa alla revisione e alla nuova valutazione operata dalla commissione, al fine di verificare eventuali lesioni della propria posizione, senza che ciò debba necessariamente integrare i presupposti per la proposizione di una impugnazione in sede giurisdizionale. (1).
In motivazione la sezione ha precisato che, alla stregua dell’insegnamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 2 aprile 2020, n. 10, la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l’istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici, formulata in modo cumulativo dal richiedente senza riferimento ad una specifica disciplina, anche alla stregua della disciplina dell’accesso civico generalizzato, a meno che l’interessato non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell’accesso documentale, nel qual caso essa dovrà esaminare l’istanza solo con specifico riferimento ai profili della l. n. 241 del 1990.
(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. IV-bis, 26 settembre 2022, n. 12156; Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10 (in Foro it., 2020, III, 379, nonchè oggetto della News UM n. 45 del 14 aprile 2020).
T.a.r. per il Lazio, sezione IV-quater, 18 luglio 2025, n. 14307 – Pres. Caminiti, Est. Martone

