Responsabilità civile – Diniego di variante urbanistica – Illegittimità – Danno – Bene della vita – Giudizio di spettanza – Danno da perdita di chance – Esclusione
Non spetta il risarcimento del danno da illegittimo rigetto della proposta di variante urbanistica, qualora l’annullamento sia dovuto a difetto di motivazione; l’annullamento per difetto di motivazione, lasciando il comune libero di riesercitare il potere, non consente infatti formulare il giudizio di spettanza del bene della vita senza addentrarsi nel merito della scelta riservata alla pubblica amministrazione. Né il risarcimento può essere riconosciuto come danno da perdita di chance, poiché tale posta risarcitoria afferisce a un differente tipo di danno e non può costituire un escamotage per sopperire alla mancata dimostrazione della spettanza del bene della vita: il danno da perdita di chance presuppone infatti l’incertezza sulla possibilità di conseguire il bene della vita, e finché la p.a. può esercitare il potere in senso favorevole al privato, il bene della vita è ancora conseguibile, sicché l’occasione non è definitivamente persa, ma, al contempo, non è possibile pretendere un risarcimento, se non dopo il suo riesercizio (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, n. 6368 del 2021
Difformi: Non risultano precedenti difformi.