Autorità amministrative indipendenti – Autorità nazionale anticorruzione – Procedimento sanzionatorio – Contestazione addebito – Termine
Il termine di novanta giorni per la contestazione dell’addebito previsto dall’art. 11, comma 3 del regolamento sanzionatorio dell’ANAC decorre dal momento in cui l’Autorità, in ipotesi di ispezioni condotte nell’esercizio dell’attività di vigilanza, è in possesso di tutte le informazioni necessarie a circostanziare il fatto, anche a seguito dello svolgimento di apposita istruttoria. È pertanto illegittimo il provvedimento dell’ANAC di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 222, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici), fino a un massimo di 50.000,00 euro, prevista dall’art. 13, comma 2, lettera b) dell’Allegato II.12, riferita al rilascio di attestazioni non conformi alle prescrizioni normative e alle indicazioni dell’Autorità, laddove risulti superato detto termine, non potendo posticiparsi l’avviso di contestazione sino alla conclusione del diverso procedimento ex art. 70, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, attivato dalla SOA – su sollecitazione di ANAC – avverso la società intestataria dell’attestazione ai fini della revisione della qualificazione. (1).
In motivazione la sezione ha evidenziato la diversità di oggetto dei due procedimenti, avuto riguardo anche alla diversità di funzione, ripristinatoria dell’interesse pubblico nel procedimento ex art. 70, comma 7, d.P.R. n. 207 del 2010 e meramente afflittiva nel procedimento di cui all’articolo 222, comma 3, lettera a) del codice dei contratti pubblici, quale conseguenza di una condotta illecita. Inoltre nel procedimento ex art. 70, comma 7, del d. P.R. n. 207 del 2010 la società SOA accerta, esercitando una funzione pubblica e quindi con il dovere di accertamento del fatto in veste imparziale (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2021 n. 4622), la sussistenza dei presupposti della “conferma”, mentre la stessa società SOA, nel procedimento sanzionatorio è il soggetto avente interesse a difendersi dalla contestazione di avere attribuito quella qualificazione, violando la disciplina di settore. Pertanto la scelta di ANAC di collegare i due procedimenti avrebbe posto la società SOA in posizione conflittuale. Ha inoltre evidenziato come il diverso procedimento attivato dalla SOA nulla avesse aggiunto ai fini istruttori.
In motivazione la sezione ha richiamato le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. II, 30 gennaio 2025, C-510/23 e C-511/23, riferite a un procedimento diretto all’accertamento di una pratica anticoncorrenziale condotto dall’AGCM, precisando peraltro come le stesse non si erano rilevate esaustive relativamente al contrasto della normativa nazionale per la contestazione dell’addebito con il diritto unionale, tanto che con ordinanza del Consiglio di Stato, n. 6057 del 9 luglio 2024 aveva formulato alla Corte di giustizia il seguente quesito “Se l’art. 101 TFUE osti a una normativa nazionale, quale quella di cui all’art. 14, l. 24 novembre 1981, n. 689, che, ai fini dell’esercizio dei poteri sanzionatori, impone all’Autorità garante della concorrenza e del mercato di notificare alle imprese interessate il provvedimento di avvio dell’istruttoria, che indica inter alia gli elementi essenziali in merito alle presunte infrazioni, entro il termine decadenziale di novanta giorni, ovvero trecentosessanta giorni per le imprese residenti all’estero, decorrente dal momento in cui l’Autorità ha la conoscenza della violazione”. Ha peraltro evidenziato che il regolamento ANAC richiede di circostanziare il fatto e svolgere istruttoria, se necessario, prima di comunicare l’avvio, per cui sottende, ai fini del decorso del termine di novanta giorni, l’esame di quanto segnalato, la verifica della completezza documentale e informativa e la valutazione giuridica del fatto, fatti salvi ulteriori approfondimenti correlati alla specificità del caso, non ponendo il rischio che tale termine decorra dalla “prima segnalazione” (evenienza considerata invece dalla Corte di giustizia nell’ambito del rinvio pregiudiziale deciso nelle richiamate sentenze 30 gennaio 2025). Ha infine evidenziato che le censure dedotte in appello avverso la sentenza impugnata non richiedevano di essere scrutinate alla luce della statuizione della Corte di giustizia relativa alla portata decadenziale, o meno, della violazione del termine di novanta giorni.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Consiglio di Stato, sezione V, 27 febbraio 2026, n. 1577 – Pres. Lotti, Est. Molinaro

