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Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Raggruppamento temporaneo di imprese – Estromissione – Comunicazione – Valutazione discrezionale

Ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 36 del 2023, i raggruppamenti temporanei di imprese, colpiti da vicende relative ad uno dei componenti per condotte ai primi non imputabili e sulle quali gli stessi non hanno alcun potere di controllo, possono prevedere l’estromissione dei medesimi partecipanti, con conseguente riduzione soggettiva e ridistribuzione interna tra i superstiti dei compiti esecutivi, ovvero la loro sostituzione, con il limite dell’immodificabilità dell’offerta presentata in sede di gara. L’amministrazione, ricevuta la comunicazione delle cause di esclusione o del venir meno del requisito di qualificazione (in fase di gara o in fase esecutiva), si determina discrezionalmente sulla richiesta del raggruppamento, potendo rigettarla soltanto nel caso di rimedi ritenuti intempestivi o insufficienti. (1).

Nella fattispecie in esame, la sezione assume che l’esclusione del consorzio aggiudicatario (con conseguente compromissione del rapporto contrattuale in fieri) a fronte di un’offerta rimasta nei fatti inalterata, anche a seguito della riduzione del “sovrabbondante” r.t.i. (tenuto conto che i requisiti di partecipazione risultano comunque soddisfatti dalla permanenza in gara del consorzio quale unico operatore economico), si scontrerebbe con i principi del favor partecipationis e del risultato.

(1) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 24 aprile 2024, n. 7 (oggetto della News UM n. 49 del 21 maggio 2024).

T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione II, 26 marzo 2026, n. 594 – Pres. Durante, Est. Zoppo
 

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