Beni pubblici – Demanio marittimo – Attività maricoltura – Concessione – Scadenza – Provvedimento sgombero – Giudicato – Occupazione abusiva – Ordine rimozione – Atto consequenziale
Formatosi il giudicato sull’ordine di sgombero di un’area demaniale marittima adibita a maricoltura, volto all’indizione di una procedura di evidenza pubblica finalizzata alla riassegnazione, all’esito della scadenza del rapporto concessorio, il successivo ordine di rimozione delle strutture adibite a detta attività è atto meramente esecutivo del giudicato sostanziale, formatosi, ai sensi dell’art. 2909 c.c., sull’accertamento relativo alla legittimità dell’esercizio del potere di autotutela demaniale, una volta divenuta abusiva l’occupazione per scadenza della concessione. (1).
In motivazione si è altresì precisato che le paventate conseguenze pregiudizievoli erano inevitabilmente connesse alla legittima volontà dell’amministrazione comunale di liberare lo specchio acqueo marino interessato, a fini del suo riaffidamento al nuovo gestore e che dette conseguenze erano legate alla durata del rapporto concessorio e dunque erano prevedibili per l’operatore economico, che secondo un evidente canone di diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.), è tenuto ad organizzarsi in vista della scadenza del proprio titolo. Nel caso di specie è stato poi considerato – anche da parte del primo giudice – che in ragione del contenzioso promosso dalla società ricorrente, il tempo a sua disposizione per rimuovere le attrezzature si era protratto per un periodo superiore a quello assegnatole dall’amministrazione comunale nel provvedimento impugnato.
Consiglio di Stato, sezione VII, 25 marzo 2025, n. 2495 – Pres. Contessa, Est. Franconiero