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Edilizia e urbanistica – Ordine di demolizione – Esecuzione coattiva – Legittimità

É legittima l’esecuzione coattiva dell’ordine di demolizione, in assenza dell’ottemperanza da parte del soggetto destinatario dell’ordinanza di demolizione, senza che rilevi l’assenza di approvazione della valutazione tecnico-economica da parte della  giunta comunale, prevista dall’ art. 23 comma 1, legge regionale Emilia Romagna n. 23 del 2004 dall’art. 41, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, vigente ratione temporis, che ha una valenza meramente interna all’organizzazione comunale, in quanto finalizzata a consentire un controllo da parte dell’organo collegiale sulle modalità di esecuzione dell’intervento, tenuto conto della possibilità di affidare i relativi lavori (anche a trattativa privata) e soggetti terzi e degli inevitabili riflessi finanziari dell’operazione sul bilancio dell’amministrazione. (1).

(1) Conformi: T.a.r. per l’Emilia-Romagna sez. II, 5 aprile 2022, n. 323; T.a.r. per il Lazio, sez. II-quater, 14 giugno 2021, n. 7054; Cons. Stato, sez. VI, 8 giugno 2020, n. 3636.

Consiglio di Stato, sezione V, 30 ottobre 2025, n. 8408 – Pres. Franconiero, Est. Ponte

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