Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Conflitto di interessi – Esclusione – Non automatismo – Verifica in concreto
Ai sensi dell’art. 95, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, l’esclusione dell’operatore economico può essere disposta soltanto nel caso in cui la situazione di conflitto di interessi non sia diversamente risolvibile. Rappresenta l’extrema ratio, non potendo essere disposta in via automatica, ma dovendo essere preceduta da una valutazione in concreto della situazione. Questo comporta un inevitabile momento valutativo in capo alla stazione appaltante, la quale conserva un certo margine per porre rimedio al conflitto, senza che il giudice possa sostituirsi alla predetta valutazione, ove la stessa garantisca il superamento del vulnus alla corretta esecuzione dell’appalto. (1).
(1) Conformi: T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, n. 1764 del 2024; 29 marzo 2024, n. 962; T.a.r. per la Valle d’Aosta, 20 dicembre 2021, n. 73.
T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sezione II, 3 aprile 2026, n. 481 – Pres. Pedron, Est. Cappelli

