Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Onerosità – Contributo di costruzione – Riduzione – Esonero – Tassatività
Nell’ordinamento giuridico e, in particolare, in materia di edilizia ed urbanistica, vige la regola generale dell’onerosità del permesso di costruire. Non mancano ipotesi di riduzione o di esonero dal contributo di costruzione, che sono tassative e di stretta interpretazione e che, in quanto costituiscono eccezioni al principio costituzionale di capacità contributiva, richiedono una copertura legislativa. (1).
Non spetta ad una Fondazione che opera nel sistema sanitario e che eroga prestazioni sanitarie a carico del SSN, attraverso il sistema di accreditamento/convenzionamento, l’esenzione dal pagamento degli oneri di concessori e, segnatamente, del costo di costruzione, nel caso di permesso di costruire rilasciato dal Comune per l’ampliamento di un immobile destinato a polo ospedaliero con sistemazione aree esterne e realizzazione nuovi parcheggi e passaggi pedonali; in tal caso, non sussistono i requisiti contemplati dall’art. 17 comma 3 del d.P.R. n. 380/2001, non potendo la Fondazione essere equiparata ad un “ente istituzionalmente competente” ai fini dell’esenzione ex art. 17 comma 3 lett. c) del d.P.R. n. 380/2001; non è rilevante, al riguardo, la legittimazione della Fondazione a svolgere, in ambito sanitario, le medesime prestazioni di una struttura ospedaliera pubblica e ad offrire servizi sanitari alle stesse condizioni offerte dai soggetti pubblici.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 595; 15 luglio 2025 n. 6208; 2 luglio 2021 n. 5074; T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, 22 ottobre 2024 n. 2821.
T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sezione II, 7 maggio 2026, n. 614 – Pres. Pedron, Est. Cappelli

