Sentenza del 16/06/2026 n. 1418/Sezione 22 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia
Sulle differenze tra pubblicità e sponsorizzazione negli eventi sportivi
La relazione tra evento sportivo e obbligazione pubblicitaria può configurare un contratto di sponsorizzazione ovvero di pubblicità, che dà diritto a una differente detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto, pari rispettivamente al 10% o al 50%, sulla base della qualificazione del rapporto.
In particolare, la Corte rinvia alla giurisprudenza della Cassazione che, con un consolidato filone interpretativo (Cass. civ., 13 dicembre 1999, n. 13931), definisce un evento di sponsorizzazione come il verificarsi del cosiddetto “abbinamento pubblicitario”, ovverosia di un rapporto di stretta connessione tra l’evento sportivo e la promozione di un marchio o di un prodotto; viceversa, la mera pubblicità all’interno di un campo da gioco ha un rapporto di semplice occasionalità rispetto agli eventi sportivi, i quali fungono da contenitore necessario a rendere recepibile il messaggio propagandistico.
Tali principi sono stati richiamati dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che ha accolto il ricorso in appello di tre società le quali avevano subito la riqualificazione dei contratti di pubblicità, stipulati con una piccola squadra di pallavolo, in contratti di sponsorizzazione.
Nel caso specifico, i contratti in questione avevano come principale prestazione l’esposizione permanente di alcuni cartelloni pubblicitari presso la palestra di gioco della squadra.
Al contrario, l’esposizione dei suddetti marchi sulle divise della squadra – elemento contestato dall’Agenzia delle Entrate come fattispecie di sponsorizzazione – non era parte delle obbligazioni contrattuali e aveva carattere facoltativo.
Testo integrale della sentenza: sito esterno in una nuova scheda.

