Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Difformità – Annullamento d’ufficio – Esclusione
È illegittimo il provvedimento di annullamento in autotutela del titolo edilizio adottato dal comune in ragione della riscontrata inottemperanza, in seguito alla realizzazione dell’opera, delle condizioni poste. L’inottemperanza, infatti, rende illegittimo non il titolo in sé, bensì la costruzione per come effettivamente realizzata, che può essere eventualmente conformata al titolo edilizio attraverso l’esercizio dei poteri repressivi, realizzandosi in tal modo l’interesse pubblico in aderenza ai canoni di ragionevolezza, proporzionalità e c.d. minimo mezzo. (1).
Nel caso di specie si trattava della realizzazione di opere eseguite in difformità dall’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza, riportata nella concessione edilizia. La sentenza non ha peraltro esattamente indicato il tipo di potere repressivo esercitabile dal comune venendo in rilievo un potere non ancora esercitato, ex art. 34 comma 2 c.p.a..
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini