tratto da giustizia-amministrativa.it

Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Aree idonee – Alternatività

L’art. 20 (“disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199  (decreto attuativo della Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018), va interpretato nel senso che, nell’ambito dell’art. 20, comma 8 – applicabile ratione temporis – la  lettera c-ter e  la lettera c-quater si pongono in termini  di completa autonomia o alternatività e non in termini di concorrenza necessaria. Infatti  la lett. c-quater), nel fare “salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter” attribuisce alla lett. c-ter) – come pure alle lettere a), b), c) – natura speciale laddove la lettera c-quater) assume carattere residuale e generale rispetto alla prima. (1).

Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Aree idonee – Ampliamento

Con l’introduzione, ad opera dell’art. 6, comma 1, lett. a) del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 – nel comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 della lettera c-quater), il legislatore, nell’ottica di favor per l’istallazione degli impianti di energie rinnovabili, ha voluto estendere le aree legislativamente qualificate idonee, aggiungendo a terreni già caratterizzati dalla presenza di insediamenti produttivi di vario genere (contemplate alle lettere “a”, “b”, “c’” ‘”c-bis”, “c-bis.1″ e “c-ter“), anche (“c-quater“) superfici non ancora modificate da attività antropiche.   (2).

In motivazione la sezione ha precisato che ciò si evince dai lavori preparatori del d.l. n. 50 del 2022 dove si legge che la nuova lettera “indica ulteriori aree da considerare idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili…” per cui il riferimento ad “ulteriori aree” sarebbe univoca nel descrivere la ratio legis.
 

Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Aree idonee – Previsione legislativa – Non vincolatività

La tipizzazione ex lege, come area “idonea” o “non idonea” funge da linea di indirizzo non vincolante, superabile attraverso una motivazione rafforzata, idonea a valorizzare i dati di contesto e quindi a giustificare decisioni non in linea con la tipizzazione normativa dell’area, dovendo la comparazione degli interessi contrapposti avvenire nel corso del procedimento amministrativo.  (3).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2025, n. 1038 e T.a.r. per la Toscana, sez. II, 2 aprile 2025, n. 641 oggetto di conferma con tale sentenza; T.a.r. per la Toscana, sez. II, 25 novembre 2024, n. 1359 e 8 luglio 2024, n. 844.
Difformi: T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, 31 gennaio 2025, n. 351., oggetto di riforma con la presetne sentenza; T.a.r. per l’Emilia Romagna, Parma, sez. I, 9 gennaio 2025, n. 5; T.a.r. per la Sardegna, sez. I, 1° ottobre 2024, n. 671; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 6 febbraio 2024, n. 430, richiamata anche da T.a.r. per il Piemonte, sez. II, 4 luglio 2024, n. 820.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2025, n. 1038 e T.a.r. per la Toscana, sez. II, 2 aprile 2025, n. 641 oggetto di conferma con tale sentenza; T.a.r. per la Toscana, sez. II, 25 novembre 2024, n. 1359 e 8 luglio 2024, n. 844.

(3) Conformi: Corte cost., 28 luglio 2025, n. 134; Cons. Stato, sez. IV, 19 agosto 2025, n. 7085; 21 luglio 2025, n. 6434.

Consiglio di Stato, sezione IV, 11 febbraio 2026, n. 1099 – Pres. Carbone, Est. Monteferrante

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