Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Aree idonee – Alternatività
L’art. 20 (“Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili“) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (decreto attuativo della Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018), va interpretato nel senso che, nell’ambito dell’art. 20, comma 8, la lettera c-ter e la lettera c-quater si pongono in termini di completa autonomia o alternatività e non in termini di concorrenza necessaria. Pertanto l’area deve considerarsi idonea se rispetta i requisiti della lettera c-ter o, nel solo caso di mancata applicazione di quest’ultima norma, se rispetta i requisiti della lettera c-quater, senza necessità di cumulo dei requisiti previsti dalle due norme, con conseguente ampliamento dell’ambito delle aree idonee. (1).
In motivazione la sezione ha pertanto precisato che l’eventuale non operatività della lettera c-quater non esclude l’autorizzabilità dell’opera ai sensi della lettera c-ter, in quanto la seconda delle due disposizioni (c-quater) mira, nelle chiare intenzioni del legislatore, ad aggiungere una nuova ipotesi di idoneità legale, facendo testualmente salva l’operatività della prima norma (c-ter).
Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Aree idonee – Ampliamento
Con l’introduzione, ad opera dell’art. 6, comma 1, lett. a) del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 – nel comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 della lettera c-quater), il legislatore, nell’ottica di favor per l’istallazione degli impianti di energie rinnovabili, ha voluto estendere le aree legislativamente qualificate idonee, aggiungendo a terreni già caratterizzati dalla presenza di insediamenti produttivi di vario genere (contemplate alle lettere “a”, “b”, “c’” ‘”c-bis”, “c-bis.1″ e “c-ter”), anche (“c-quater”) superfici non ancora modificate da attività antropiche. (2).
In motivazione la sezione ha precisato che ciò si evince dai lavori preparatori del d.l. n. 50 del 2022 dove si legge che la nuova lettera “indica ulteriori aree da considerare idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili…” per cui il riferimento ad “ulteriori aree” sarebbe univoca nel descrivere la ratio legis.
(1) Conformi: Oltre a T.a.r. per la Toscana, sez. II, 2 aprile 2025, n. 641 oggetto di conferma con la presente sentenza, T.a.r. per la Toscana, sez. II, 25 novembre 2024, n. 1359 e 8 luglio 2024, n. 844.
Difformi: T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, 31 gennaio 2025, n. 351; T.a.r. per l’Emilia Romagna, Parma, sez. I, 9 gennaio 2025, n. 5; T.a.r. per la Sardegna, sez. I, 1° ottobre 2024, n. 671; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 6 febbraio 2024, n. 430, richiamata anche da T.a.r. per il Piemonte, sez. II, 4 luglio 2024, n. 820.
(2) Conformi: Oltre a T.a.r. per la Toscana, sez. II, 2 aprile 2025, n. 641 oggetto di conferma con la presente sentenza, T.a.r. per la Toscana, sez. II, 25 novembre 2024, n. 1359 e 8 luglio 2024, n. 844.
Consiglio di Stato, sezione IV, 30 dicembre 2025, n. 10383 – Pres. Carbone, Est. Santise

