Espropriazione per pubblico interesse – PNRR – Approvazione progetto fattibilità tecnica ed economica – Effetti – VIA – Autonomia
La determinazione di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all’art. 44, comma 6, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (procedura speciale per alcuni progetti PNRR), come pure quella conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4 dello stesso testo normativo, ricomprende il provvedimento di VIA, nel senso che include in un unico atto lo stesso e i singoli titoli abilitativi, ma non li sostituisce, con conseguente onere di autonoma e tempestiva impugnazione. (1).
In motivazione il Consiglio di Stato, nel confermare sul punto la sentenza del T.a.r. che aveva dichiarato inammissibile la censura, atteso che l’incidenza sul diritto di proprietà della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, quale effetto legale della determinazione, si pone su di un piano distinto e non congruente rispetto alla contestazione della mancata valutazione, sin da tale fase del complesso procedimento, di misure di prevenzione del potenziale aggravamento del rischio di incidente rilevante, ha richiamato Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2024, n. 5241 in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale (p.a.u.r.), che, pur seguendo una differente disciplina (art. 27-bis del codice dell’ambiente), individua un analogo tema di inclusione di singoli titoli autorizzatori per un’opera, che conservano dunque la loro autonomia funzionale, ciò comportandone l’onere di autonoma e tempestiva impugnazione.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Consiglio di Stato, sezione V, 17 settembre 2025, n. 7348 – Pres. Lotti, Est. Fantini