Giustizia amministrativa – Interesse ad agire – Autorizzazione paesaggistica – Presupposti
L’autorizzazione paesaggistica di cui all’art.146, comma 4, d.lgs. 22 gennai 2004, n. 42, costituendo – a differenza del parere reso dall’ente di tutela nei procedimenti di condono edilizio – un provvedimento autonomo (seppur presupposto) rispetto al titolo edilizio, può formare oggetto di impugnazione, da parte del controinteressato, tuttavia al solo fine di far valere interessi connessi alla tutela paesaggistica. Invero, l’interesse a ricorrere non coincide con ogni potenziale lesione connessa all’edificazione (predicabile, in termini di interesse concreto e attuale, solamente con il rilascio del titolo edilizio abilitativo) ma solo con il preciso pregiudizio (integrato da una lesione diretta e attuale della sfera giuridica del ricorrente) connesso agli interessi oggetto di valutazione da parte dell’ente di tutela. (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 3 dicembre 2025, n. 9536.

