Con la prima censura del ricorso si assume la violazione da parte del Comune di Monza delle obbligazioni scaturenti dalla Convenzione rep. n. 23960 del 1988 stipulata con la dante causa remota della ricorrente (società Giuseppe Cambiaghi S.p.A.), che aveva imposto una limitazione alla destinazioni d’uso di Piazza Cambiaghi, escludendo la possibilità di destinarla a parcheggio pubblico in superficie, come sarebbe dimostrato dal conforme e coerente comportamento tenuto dal Comune nel corso del tempo e sarebbe stato altresì confermato e ribadito anche nella Convenzione stipulata tra le stesse parti in data 2 febbraio 2024.
La doglianza è infondata.
In via di premessa, deve rilevarsi come nelle due Convenzioni stipulate nel 1988 tra il Comune di Monza e la dante causa remota della ricorrente, ovvero la società Giuseppe Cambiaghi S.p.A., non è stato previsto espressamente un divieto di utilizzo della Piazza Cambiaghi a parcheggio pubblico in superficie (cfr. Convenzioni rep. nn. 23960 e 23961: all. 1 e 2 al ricorso). Difatti, l’art. 3 della Convenzione rep. n. 23960 imponeva all’operatore privato di cedere gratuitamente al Comune aree destinate a opere di urbanizzazione primaria e secondaria, tra le quali un’area destinata a opere di urbanizzazione secondaria avente un’estensione di 6.549 mq che “verrà destinata alla realizzazione del mercato e di servizi e pertinenze dello stesso, alla realizzazione di spazi di verde pubblico attrezzato ed all’eventuale realizzazione di un teatro o auditorium” (punto b). Sempre l’art. 3 specificava, altresì, che “ai sensi della legge regionale 23 aprile 1985 n. 73, vengono calcolati come superfici destinate a standard urbanistici i due piani dell’autosilo sotterraneo che, in forza della convenzione di cui al successivo art. 8, verrà realizzato sotto l’area destinata a Piazza-mercato”. Nella coeva Convenzione rep. n. 23961, all’art. 1 si prevedeva la cessione gratuita al Comune della “area di 6542 mq (…) destinata in soprasuolo alla realizzazione della Piazza del mercato, dei relativi accessi e di altre opere di urbanizzazione”. Pertanto, si stabiliva la destinazione dell’area oggetto di cessione, che sarebbe stata utilizzata oltre che quale piazza per il mercato anche per la localizzazione di opere di urbanizzazione genericamente indicate (tra le quali possono annoverarsi anche i parcheggi); peraltro, nell’ambito delle predette Convenzioni, laddove si era voluto adibire un’area esclusivamente a mercato, era stato chiarito in maniera esplicita (cfr. art. 10 della Convenzione rep. n. 23960). Inoltre non appare preclusiva dell’utilizzo a parcheggio in superficie di Piazza Cambiaghi, piuttosto avendo una esclusiva ed evidente finalità viabilistica, la previsione di cui all’art. 6 della Convenzione rep. n. 23961, secondo la quale “il Comune di Monza si impegna, nei limiti consentiti dalla struttura viaria esistente, a favorire l’accesso al parcheggio sotterraneo e la sua agibilità mediante una idonea sistemazione della rete di traffico e la collocazione di adeguate segnaletiche stradali”.
Neppure la Convenzione stipulata dalla società ricorrente con il Comune di Monza in data 2 febbraio 2024 prevede un divieto di costituzione del parcheggio in superficie, anzi evidenziandosi nella stessa che, «ai sensi dell’art. 3, lettera b, e ultimo comma della convenzione di cui all’atto 23960/1989 (…) le aree oggetto di cessione in proprietà al Comune avranno le destinazioni previste del “Programma” a suo tempo approvato ex lege reg. n. 22/1986» (punto ‘n’: all. 22 al ricorso).
La difesa comunale ha segnalato in proposito che, nella fase di predisposizione del citato testo convenzionale approvato nel 2024, la ricorrente aveva chiesto l’inserimento nella parte finale della suddetta clausola ‘n’ del periodo “con esclusione in particolare, per quanto riguarda la Piazza Mercato, attualmente identificata con mappale… del foglio 57, di un suo utilizzo come parcheggio” (all. 29 del Comune), ma la proposta non è stata accolta dal Comune, confermandosi quindi l’assenza di un divieto in tal senso. In aggiunta, sempre la difesa comunale, ha segnalato che in altre Convenzioni, in particolare quella relative ai parcheggi realizzati in Piazza Trento e Trieste e nel Borgo Bergamo, è stato espressamente previsto un divieto di adibire lo spazio sovrastante a parcheggio pubblico (all. 43 e 44 del Comune).
Nessun vincolo discende poi dalla mancata approvazione dell’ordine del giorno presentato in sede di adozione della deliberazione consiliare n. 2 del 18 gennaio 2024, con cui si impegnava la Giunta a garantire il mantenimento della sosta sulla Piazza Cambiaghi (all. 23 al ricorso), visto che “la mozione non è un atto provvedimentale, ma esprime un indirizzo politico, consistente in esplicite raccomandazioni al Sindaco e alla Giunta, cosicché la deliberazione consiliare che la accoglie o la respinge è un atto privo di attitudine lesiva e la sua impugnazione è inammissibile per difetto di interesse” (T.A.R. Lombardia, Brescia, II, 27 gennaio 2015, n. 157; anche, Consiglio di Stato, V, 1° luglio 2024, n. 5787; Consiglio di Stato, I, parere n. 358/2020 del 6 febbraio 2020).
Quindi sulla scorta del dato letterale contenuto negli atti convenzionali – corroborate anche dalle precisazioni rese in precedenza – non emerge un puntuale ed espresso divieto di realizzazione di parcheggi in superficie nell’area di Piazza Cambiaghi, come invece asserito dalla società ricorrente.
Per la lettura integrale della sentenza 348/2026 del TAR Milano, sez. IV (pres. G. Nunziata, est. A. De Vita) , digitare sul link

