Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Rifiuto dell’accesso ad un’infrastruttura a terzi – Sussistenza – Condizioni
Può costituire abuso di posizione dominante il rifiuto, da parte di un’impresa dominante, di consentire a un concorrente l’accesso a un’infrastruttura digitale non creata per le sole esigenze delle attività proprie, bensì nella prospettiva di consentire un utilizzo di tale infrastruttura da parte di imprese terze e ciò anche qualora detta infrastruttura non sia indispensabile per lo sfruttamento commerciale dell’applicazione per cui è chiesto l’accesso su un mercato a valle. (1).
A tal fine, la sezione ha chiarito che la condizione di indispensabilità dell’infrastruttura, enunciata dalla sentenza della Corte di giustizia UE , grande sezione, 26 novembre 1998, C-7/97, Bronner, è rilevante solo allorquando l’accesso è richiesto ad un’infrastruttura che l’impresa dominante aveva sviluppato per le esigenze della propria attività, ad esclusione di qualsiasi altro comportamento. Su tali basi, la sezione ha ritenuto legittimo il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) che ha sanzionato, per abuso di posizione dominante, il rifiuto di Google di rendere disponibile sulla piattaforma Android Auto una app sviluppata da terzi per fornire servizi connessi alla ricarica delle auto elettriche, trattandosi di rifiuto a consentire l’interoperabilità (rifiuto a contrarre), che ha comportato una violazione del principio di level playing field, consistente in un ingiusto vantaggio della app proprietaria di Google a discapito della app del concorrente, essendo provato che l’app Android Auto, sotto l’aspetto economico-commerciale della risorsa, ovvero la scopo per il quale la stessa è stata concepita e poi di fatto utilizzata, sia sempre stata considerata “aperta” ai terzi.
Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Rifiuto dell’accesso a un’infrastruttura a terzi – Mercato rilevante
L’individuazione del mercato a valle sul quale incide il rifiuto, da parte di un’impresa dominante, di consentire a un concorrente l’accesso a una piattaforma digitale, può consistere in un mercato potenziale, anche ipotetico, trattandosi di mercato ancora in fase di sviluppo o che evolve rapidamente e, di conseguenza, la sua portata non è completamente definita alla data in cui l’impresa in posizione dominante attua il comportamento asseritamente abusivo. (2).
Sulla base del principio di cui in massima, la sezione ha ritenuto legittimo il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) che: i) ha individuato Google in una posizione dominante, mediante il sistema operativo Android e Google Play, sui mercati rilevanti, a monte, della concessione di licenze per sistemi operativi per dispositivi mobili intelligenti e dei portali di vendita di applicazioni per Android, entrambi di dimensione geografica mondiale, fatta eccezione per la Cina; ii) ha rilevato, sui mercati a valle, che le app di servizi connessi alla ricarica elettrica e le app di navigazione sono legate da un rapporto competitivo che origina dal fatto che entrambe offrono servizi potenzialmente funzionali alla ricarica dei veicoli elettrici pur seguendo due approcci differenti: specialistico le prime, generalista le seconde. Siffatto rapporto competitivo consente plausibilmente di individuare un mercato che contiene entrambe le tipologie di app e può essere definito in termini di concorrenza effettiva (con riferimento alle funzioni di ricerca e navigazione), di concorrenza potenziale (con riferimento alle funzioni di gestione e/o pagamento della ricarica ed eventualmente di prenotazione) e di concorrenza per gli utenti e i dati da questi generati (tra cui quelli relativi alla ricerca di una colonnina di ricarica e quelli relativi all’uso delle medesime colonnine).
(1) Conformi: Corte di giustizia dell’unione europea, grande sezione, 25 febbraio 2025, C-233/23, Alphabet Inc.
(2) Conformi: Corte di giustizia UE, grande sezione, 25 febbraio 2025, C-233/23 Alphabet Inc. (oggetto della News UM n. 55 del 23 giugno 2025), sez. IV, 29 aprile 2004, C-418/01, IMS Health.
Consiglio di Stato, sezione VI, 29 ottobre 2025, n. 8398 – Pres. Volpe, Est. Lamberti

