Comune e provincia – Consiglio comunale – Consiglieri – Legittimazione ad impugnare – Atti lesivi
Va esclusa la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare in sede giurisdizionale un atto emesso da un organo dello stesso ente al quale essi appartengono (sindaco, giunta comunale e consiglio comunale), ad eccezione dei casi in cui le censure proposte siano rivolte a contestare lesioni della propria sfera giuridica o della propria posizione all’interno dell’organo o dell’ente medesimo, ovvero a contestare la modifica della composizione dell’organo e il relativo funzionamento, ma sempre in relazione ad un interesse connesso alla propria sfera giuridica o alla propria posizione all’interno dell’organo o dell’ente. (1).
Comune e provincia – Consiglio comunale – Consiglieri – Scelta di abbandonare il gruppo – Prerogative – Gruppo misto unipersonale
La libera scelta del consigliere comunale di abbandonare il gruppo consiliare al quale era originariamente iscritto, costituzionalmente (e statutariamente) garantita, non può, quindi, evidentemente comportare la perdita delle prerogative che sono riconosciute solo ai membri dei gruppi consiliari; sicché si rivela essenziale la possibilità di confluire in un gruppo misto, anche unipersonale, attraverso il quale svolgere appieno le funzioni proprie del munus di consigliere. (2).
(1) Conformi: T.a.r. per la Calabria, sez. II, 4 febbraio 2025, n.229; T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. I, 3 luglio 2024, n.1439; T.a.r. per la Basilicata, sez. I, 7 giugno 2024, n. 303; T.a.r. per la Basilicata, sez. I, 13 febbraio 2016, n. 104; T.a.r. per la Lombardia, sez. II, 24 aprile 2013, n. 1067; T.a.r. per la Puglia, sez. III, 11 marzo 2010, n. 700.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini

