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Trasporti e autoservizi – Requisito di onorabilità – Condizioni – Procedimento valutativo – Discrezionalità – Interdittiva antimafia – Effetto vincolato

L’art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1071/2009 rimette agli Stati membri la disciplina delle condizioni al ricorrere delle quali si perde il requisito dell’onorabilità, necessario per svolgere la professione di trasporto su strada, limitandosi a individuare delle ipotesi nelle quali, in presenza di determinate condanne penali o sanzioni, la perdita dell’onorabilità deve essere necessariamente ravvisata. Il paragrafo 2, lett. a, dell’atto regolamentare impone di effettuare, con apposito procedimento, una valutazione discrezionale sulla proporzionalità dell’effetto della perdita dell’onorabilità, nella sola ipotesi di inflizione di “una condanna o una sanzione per una delle infrazioni più gravi della normativa comunitaria stabilite all’allegato IV”; mentre per le altre ipotesi che gli Stati membri decidano di prevedere, come l’interdittiva antimafia, gli stessi possono stabilire che la perdita dell’onorabilità sia un effetto vincolato, e non il frutto di una valutazione discrezionale dell’amministrazione. (1).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 11 maggio 2020, n. 2962

T.a.r. per la Lombardia, sezione I, 4 settembre 2025, n. 796 – Pres. Gabbricci, Est. Fede

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