Energia elettrica ed energia in genere – Capacity market – Unità di produzione da adeguare – Presupposti della qualificazione
In tema di procedure competitive di approvvigionamento di capacità produttiva di energia elettrica, la qualificazione di un’unità di produzione come «unità da adeguare» presuppone, secondo la disciplina del capacity market, la realizzazione di interventi funzionali a realizzare l’adeguamento ai parametri (di sicurezza, compatibilità ambientale o di altro tipo) individuati dall’autorità competente, pena la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio e/o la dismissione dell’impianto, da intendersi come modifiche delle condizioni di esercizio in essere, necessariamente afferenti agli impianti e/o ai processi di produzione, da completare entro l’inizio del periodo di consegna. (1).
In motivazione è stato chiarito che: i) con il «mercato della capacità» il gestore della rete elettrica si approvvigiona di capacità produttiva di energia elettrica attraverso contratti aggiudicati con un sistema di aste competitive al fine di ottimizzare l’adeguatezza del sistema elettrico nazionale; ii) alle aste partecipano gli operatori titolari di unità di produzione che, per la capacità selezionata in esito all’asta, hanno l’obbligo di offrire sui mercati dell’energia la capacità produttiva quantificata durante l’asta e il correlato diritto di ricevere dal gestore un premio fisso annuo determinato in seno alla relativa asta; iii) il meccanismo di computo degli incentivi al fine di remunerare il suddetto approvvigionamento, è stabilito dall’Autorità di regolazione per energia reti a ambiente (Arera) valorizzando in maniera differente la capacità prodotta da «impianti esistenti» e da «impianti nuovi»; iv) è stata, poi, introdotta una categoria intermedia, costituita dalle unità «da adeguare» che consente al produttore di energia elettrica di ricevere il premio previsto per le unità nuove, ma solo per un solo anno.
In motivazione la sezione ha aggiunto che in alcun modo le condizioni di applicabilità della qualifica come «unità di produzione da adeguare» possono discendere dall’autonoma assunzione da parte del titolare dell’impianto dell’impegno a realizzare determinati interventi entro il periodo di consegna, in assenza di un corrispondente obbligo discendente dal provvedimento dell’autorità competente.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
T.a.r. per il Lazio, sezione III, 14 luglio 2025, n. 13813 – Pres. Stanizzi, Est. Savi