Tratto da: giustizia-amministrativa.it

Giustizia amministrativa – Legittimazione al ricorso – Sanità pubblica e sanitari – Accreditamento – Tetti di spesa – Accettazione delle clausole – Inammissibilità del ricorso
 Le clausole di salvaguardia inserite nei contratti stipulati con le strutture private accreditate sono legittime e non risultano in contrasto con il diritto di difesa, atteso che esse tutelano il preminente interesse al contenimento della spesa per la sanità pubblica; per gli operatori privati si pone unicamente l’alternativa se accettare le condizioni derivanti da esigenze programmatorie e finanziarie pubbliche (e dunque il budget assegnato alla propria struttura), restando nel campo della sanità pubblica, oppure se collocarsi esclusivamente nel campo della sanità privata, in regime di libera concorrenza, accettando il rischio d’impresa connesso alle normali dinamiche competitive del mercato. Pertanto, la sottoscrizione del contratto priva il soggetto aderente della legittimazione ad impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa, anche successivi alla clausola stessa, con conseguente inammissibilità del ricorso (1).

    (1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, n. 4076 del 2023;

    Difformi: non risultano precedenti difformi.

 

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