Edilizia e urbanistica – Recupero edilizio – Recupero urbanistico – Nozione – Differenze.
La nozione di “recupero edilizio” (assonante ma non coincidente con la nozione di “recupero urbanistico”) non è rinvenibile nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ma viene richiamata solo come un obiettivo da incentivare, legittimando deroghe alla normativa edilizia (artt. 2-bis, comma 1-quater, 14, comma 1-bis, 16, comma 10, 17, comma 4-bis, 23-quater, comma 1, 24, comma 5-ter, 122, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001) funzionali al riutilizzo e del patrimonio edilizio già esistente. (1).
Edilizia e urbanistica – Recupero edilizio – Definizione – Interventi edilizi.
Sotto il profilo prettamente definitorio e classificatorio degli interventi edilizi, il “recupero edilizio” può sicuramente ascriversi agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ma tale finalità può anche implicare limitati interventi annoverabili nel concetto di “nuova costruzione” di cui all’art. 3, comma 1, lett. e) del citato d.P.R. n. 380 del 2001, laddove la trasformazione edilizia e urbanistica del territorio si renda ai predetti fini necessaria e ciò con particolare riferimento alle tipologie di intervento di cui alle lett. e.1)-e.7). (2).
Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Vincolo ambientale, architettonico, cultuale, monumentale, paesaggistico, storico, alternativi – Recupero – Nozione – Rilevanza paesaggistica.
A fini paesaggistici, la nozione di “recupero” – sebbene non prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che si limita a richiamarla per delineare la finalità del “restauro” (art. 29, comma 4) – è volta a limitare e contenere non il “carico urbanistico” (ossia gli abitanti insediabili in un territorio influenti sulla domanda di strutture e opere collettive) ma il “carico paesaggistico” dell’intervento edilizio che può anche non esaurirsi nella sua mera percepibilità esterna, diretta e immediata, ma può tenere conto dei potenziali effetti sulla stabilità e sulla conformazione del profilo esterno dell’area interessata. Pertanto, la realizzazione di volumi interrati non percepibili esternamente può assumere rilevanza paesaggistica, non di per sé, ma in quanto potenzialmente incidente sullo specifico valore paesaggistico tutelato, avendo riguardo, ad esempio, al regolare sviluppo della vegetazione alla conservazione e protezione del manto arboreo e al potenziale effetto alterante dello stato dei luoghi. (3).
Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Carico urbanistico – Carico paesaggistico – Differenze.
La nozione di “ampliamento” sotto il profilo paesaggistico si declina in modo qualitativamente diverso rispetto a quello edilizio, poiché ciò che rileva non è l’aumento del carico urbanistico, ma l’alterazione dei valori paesaggistici oggetto di tutela che si presumono sicuramente compromessi ove l’ampliamento sia visibilmente percepibile poiché implicante la modifica della sagoma dell’edificio (che non comprende la porzione dell’edifico entroterra) o con la realizzazione un nuovo volume emergente dal suolo. (4).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
(4) Non risultano precedenti negli esatti termini