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Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Giurisdizione – Obbligo di deposito di somme di denaro – Consorzio di diritto privato – Giudice ordinario – Sussistenza.

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora la parte domandi l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che impone, ad un consorzio di diritto privato, il deposito di somme di denaro presso il Ministero delle finanze; infatti, il giudice amministrativo non può sostituirsi al privato (direttamente ovvero a mezzo di un commissario ad acta) in un’attività consistente nel prelevare dalle casse o dai conti correnti bancari del debitore il numerario necessario per ottemperare ad una sentenza di condanna al versamento di una somma di denaro. Né può condurre a diverse conclusioni la natura pubblicistica dell’attività di deposito di somme presso il MEF, in esecuzione degli obblighi sanciti della sentenza cui occorre ottemperare: infatti, la procedura di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 327 del 2001 riguarda piuttosto lo svincolo di detto deposito, una volta accertata l’insussistenza di diritti dei terzi su dette somme, mediante l’adozione dell’autorizzazione al pagamento, piuttosto che la costituzione del deposito stesso (1).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, n. 5624 del 2001;

Difformi: Trb. Napoli, n. 995 del 2023.

Tar Campania, sez. II, ordinanza 1° agosto 2024, n. 4510 – Pres. Corciulo, Est. Maddalena

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