Giustizia amministrativa – Giurisdizione esclusiva – Presupposti
Un’interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 133 c.p.a. esclude dalla giurisdizione esclusiva le vicende in cui la materia del contendere non involga l’esercizio di poteri riconducibili, nemmeno in via indiretta, alle funzioni pubblicistiche dell’amministrazione; a tali fini non è sufficiente l’attinenza della vicenda ad interessi di ordine pubblicistico – in qualche misura sempre implicati nell’agire della pubblica amministrazione – dovendo stabilirsi se, in funzione del perseguimento di quell’interesse, l’amministrazione sia o meno dotata di un potere di supremazia. (1).
Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Revisione prezzi – Giurisdizione esclusiva – Presupposti
Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie concernenti la revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., soltanto laddove la pubblica amministrazione mantenga una posizione di supremazia rispetto all’operatore economico e, sia, quindi, ravvisabile la spendita, almeno indiretta, di potere pubblicistico. Pertanto, se il contenuto della clausola individua puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza a tale obbligo di un diritto soggettivo dell’appaltatore, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. (2).
Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Revisione prezzi – Previsione legislativa – Modalità di calcolo – Giurisdizione
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario laddove la parte ricorrente non invochi l’applicazione di una clausola contrattuale di revisione del prezzo, bensì l’applicazione obbligatoria di un meccanismo di adeguamento automatico, introdotto direttamente dalla legge, come quello previsto dall’art. 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91), ancorato a precisi parametri fissati dal legislatore (ossia i prezziari regionali aggiornati) quale misura straordinaria e obbligatoria, dettata dall’emergenza economica e dall’aumento dei costi dei materiali e dell’energia. (3).
Consiglio di Stato, sezione V, 4 dicembre 2025, n. 9568 – Pres. ed Est. Caringella

