Ambiente – V.i.a. – Finalità – Salvaguardia ambiente – Progettualità – Effetti

Come evincibile  dall’art. 5, comma 1, lett. b) e c), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. codice dell”ambiente), la valutazione di impatto ambientale mira a stabilire, e conseguentemente a governare, in termini di soluzioni più idonee al perseguimento degli   obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull’ambiente di determinate progettualità, sussumibili nel concetto di “impatto ambientale”, che si identificano nella alterazione “qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa” che viene a prodursi sull’ambiente, laddove quest’ultimo a sua volta è identificato in un ampio contenitore, costituito dal “sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti”. (1).

 

Ambiente – V.i.a. – Progettualità – Valutazione preventiva – Finalità – Tutela salute – Riproduzione ecosistema – Sviluppo economico – Sostenibilità

Anche in considerazione della sua matrice europea (cfr. art. 3, direttiva n. 85/337/CEE e successive modifiche apportate dalla direttiva n. 97/11/CE), il procedimento di valutazione di impatto ambientale mira  ex ante a valutare gli effetti prodotti sull’ambiente da determinati interventi progettuali, al fine di  proteggere la salute, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile (2).

 

Ambiente – V.i.a. – Giudizio sintetico – Comparazione interessi – Opzione zero – Funzione indirizzo politico amministrativo

La v.i.a. costituisce un giudizio sintetico globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l’utilità socio economica procurata dall’opera medesima, tenendo conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della c.d. opzione zero. La stessa non si sostanza in  un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto,  venendo con essa esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati. (3).

 Ambiente – V.i.a. – Termine efficacia – Quinquennio – Termine minimo – Disciplina eurounitaria – Compatibilità

La previsione della durata di efficacia della v.i.a.  di cui all’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006 – riferita al termine minimo quinquennale che può essere graduato nel provvedimento in relazione alla tipologia di opere da realizzare e con la possibilità del soggetto interessato di presentare un’istanza documentata di proroga – non contrasta con alcuna disposizione eurounitaria, ma, è coerente con le previsioni della direttiva 2010/75/CE (applicabile alle discariche ) e delle successive,  da cui si evince l’attenzione  riservata dal legislatore eurounitario sia all’adeguamento dei progetti e delle autorizzazioni alle “migliori tecniche disponibili” – necessariamente mutevoli nel tempo – sia in relazione all’evoluzione dei progetti. (4).
In motivazione la sentenza ha precisato che la Commissione europea si è espressa con la Comunicazione C 486/1 in GUE 3, 12, 2021 ad oggetto “Comunicazione della Commissione sull’applicazione della direttiva concernente la valutazione dell’impatto ambientale (direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE) alle modifiche e all’estensione dei progetti di cui all’allegato 1, punto 24 e all’allegato II, punto 13, lettera a), inclusi i principali concetti e principii a essi correlati”. In tale documento di orientamento, la Commissione, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha fornito chiarimenti alle autorità competenti e ai portatori di interessi sull’applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 con particolare riguardo al punto 24 dell’allegato I e il punto 13, lettera a), dell’allegato II, in materia di estensione di modifiche e di estensione di progetti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva VIA. In particolare, la Comunicazione, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia (causa C-275/09, Brussels Hoofdstedelijk Gewest e altri, C-121/11, Pro-Braine e altri), fissa i seguenti punti: a) la direttiva v.i.a. stabilisce obblighi procedurali relativi ai progetti pubblici e privati che rientrano nel suo ambito di applicazione e che possono avere un impatto ambientale significativo. Per tali progetti deve essere prevista un’autorizzazione, il cui rilascio è preceduto da una valutazione dell’impatto ambientale; b) l’esistenza di lavori o interventi fisici costituisce un prerequisito affinché un’attività si qualifichi come «progetto» ai sensi della direttiva v.i.a.; c) ai fini dell’applicazione della direttiva v.i.a., le modifiche o le estensioni dei progetti esistenti presuppongono lavori o interventi di modifica della realtà fisica dei progetti originari; d) la direttiva v.i.a. non prevede una procedura unica di autorizzazione in tutti gli Stati membri e, in conformità del suo articolo 2, paragrafo 2, la v.i.a. «può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per rispettare gli obiettivi della presente direttiva». Ciò posto la sentenza ha evidenziato che il progetto sottoposto a v.i.a. non era stato compiutamente realizzato nel termine di efficacia e pertanto, proprio secondo le indicazioni eurounitarie richiamate, alla luce degli importanti lavori da eseguirsi, di modifica del contesto dell’ambiente della discarica, la valutazione di impatto ambientale doveva essere rinnovata, non potendo ritenersi il conferimento dei rifiuti coincidente con la realizzazione del progetto di discarica, sicché, essendo la v.i.a. scaduta (e non essendo stata prorogata), i lotti successivi dovevano essere nuovamente autorizzati, previa valutazione di impatto ambientale, da svolgersi secondo le migliori tecnologia disponibili, richiamate dalle direttive susseguitesi nel tempo.

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 7 settembre 2020, n. 5379; sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4611; 24 gennaio 2013, n. 468.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 7 settembre 2020, n. 5379.

(3) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2018, n 4484; sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 1240; sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4928.

(4) Non risultano precedenti negli esatti termini

Consiglio di Stato, sezione IV, 23 giugno 2025, n. 5466 – Pres. Lopilato, Est. Loria

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