Concorso a pubblico impiego – Riserva dei posti – Volontario del servizio civile nazionale – Volontario del servizio civile universale – Equiparazione
La disciplina del servizio civile universale, dettata dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si muove, secondo quanto expressis verbis dichiarato dal legislatore, nell’ambito del sistema delineato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, rispetto al quale attua un intervento non novativo e sostitutivo, ma di revisione, razionalizzazione e riorganizzazione della relativa regolamentazione; pertanto, con riguardo ai rapporti fra servizio civile nazionale e servizio civile universale, deve ritenersi che una interpretazione dell’articolo 18, comma 4, del d.lgs n. 40 del 2017- nel testo previgente alle modifiche introdotte dal decreto legge 4 marzo 2025 n. 25 – che sia costituzionalmente orientata al rispetto del principio di uguaglianza formale di cui all’articolo 3 della Costituzione, non può che condurre a ritenere la riserva dei posti ivi prevista nei concorsi pubblici estensibile anche al primo, con la conseguenza che, anche con riguardo a concorsi banditi in data antecedente alla riforma del citato art. 18, la platea dei beneficiari della riserva di cui al comma 4 deve intendersi rivolta ai volontari di entrambi i servizi. (1).
In motivazione il Collegio precisa che con l’articolo 8 della legge delega n. 106 del 2016 è stato stabilito che il decreto legislativo delegato provvedesse alla sola “revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale”, da porre in essere, peraltro, “tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64” che ne individuava le finalità. Da ciò il collegio inferisce che il servizio civile universale, in linea di continuità rispetto al servizio civile nazionale, mutua da questo la disciplina, oggetto di mera revisione, le finalità, e finanche la durata, l’ambito di applicazione soggettivo ed i criteri e le modalità di accreditamento degli enti che, secondo il citato articolo 8, comma 1, lettera e), avviene anch’esso “tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell’ottica della semplificazione e della trasparenza”. Precisa altresì il collegio, quale ulteriore argomento fondante le conclusioni raggiunte, che il servizio civile nazionale istituito con la legge n. 64 del 2001, ha, sin dalla sua origine, diversamente dall’originario servizio civile, presentato una duplice natura: l’una obbligatoria, quale servizio alternativo alla leva riservato agli obiettori (avente ragion d’essere sino alla sospensione della stessa leva), e l’altra volontaria, per le donne (come la ricorrente) e gli inabili alla leva. In ragione di ciò e, pertanto, della circostanza che il requisito della volontarietà, proprio del servizio civile universale ed assente nel servizio civile istituito nel 1972, connotava già anche il servizio civile nazionale, non risultano sussistere, secondo quanto affermato nella decisione, significative differenze fra quest’ultimo e l’altrettanto volontario servizio civile universale che, ispirato alle medesime modalità e funzionale a raggiungere gli stessi obiettivi, ne rappresenta solo l’evoluzione normativa.
(1) Difformi: T.a.r. per il Lazio, sez. II-ter, 5 maggio 2025, nn. 8603, 8602, 8599; 30 aprile 2025, nn. 8471, 8470, 8469, 8412; 19 marzo 2025, nn. 5697 e 5696.
T.a.r. per il Lazio, sezione IV-ter, 18 giugno 2025, n. 12019 – Pres. Tricarico, Est. Gallo