Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Gara – Documentazione – Lex specialis – Autovincolo – Numero chiuso
I documenti di cui all’art. 82, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, compongono la lex specialis, da intendersi come il complesso degli atti che la stazione appaltante predispone in occasione di una procedura d’appalto e che determinano la specifica disciplina che regola quella particolare procedura, vincolando al suo rispetto i partecipanti e la stessa amministrazione. L’elencazione dei documenti de quibus non costituisce un numero chiuso. (1).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Gara – Lex specialis – Procedimento ermeneutico
Le previsioni della lex specialis non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione. (2).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Gara – Clausole del bando – Interpretazione
Le preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara. Sono preferibili, a garanzia dell’affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca ad un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale. (3).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Gara – Legge di gara – Interpretazione
Deve reputarsi preferibile l’interpretazione letterale delle previsioni contenute nella legge di gara, evitando che in sede ermeneutica si possano integrare le regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale. Inoltre, in presenza di un dato testuale che presenti evidenti ambiguità, deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al privato. Laddove il significato di una clausola della documentazione di gara non emerga, nitidamente, a livello letterale, costituisce un ulteriore, valido, strumento esegetico, complementare a quello previsto dall’art. 1362 c.c., il canone interpretativo di cui all’art. 1363 c.c.. (4).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 5 giugno 2024, n. 5050; Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1146; Cons. Stato, Ad. plen., 24 aprile 2018, n. 4 (in Foro it., 2019, III, 67, nonchè oggetto della News US n. 99 del 2018).
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2025, n. 4193; sez. IV, 20 marzo 2024, n. 2704; sez. V, 16 agosto 2022, n. 7145.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2017, n. 4307; sez. IV, 5 ottobre 2005, n. 5367; sez. V, 15 aprile 2004, n. 2162.
(4) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2025, n. 8661; sez. V, 16 maggio 2025, n. 4193; sez. V, 17 giugno 2014, n. 3093.
T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione III, 5 marzo 2026, n. 722 – Pres. Lento; Est. Fichera

