Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Rinuncia agli atti – Rinuncia all’azione – Differenze
La rinuncia alla domanda non va confusa con la rinuncia agli atti del giudizio atteso che, nel caso di rinuncia agli atti del giudizio, si può parlare di estinzione del processo, cui consegue una pronuncia meramente processuale, potendo essere la domanda riproposta nel caso in cui siano ancora aperti i termini per far valere in giudizio la pretesa sostanziale. Diversamente, la rinuncia all’azione comporta, invece, una pronuncia con cui si prende atto della volontà del ricorrente di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio, con la conseguente inammissibilità di una futura riproposizione della domanda. (1).
(1) Conformi: Con. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2018, n. 2666; sez. III, 21 giugno 2017, n. 3058.