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Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Ricorso – Atto di autotutela – Improcedibilità

Deve ritenersi sussistente la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento di un atto di diffida derivante, non già dall’intervenuta ottemperanza, ma  dal successivo atto di ritiro della stessa, a condizione di interpretare e qualificare tale atto come annullamento d’ufficio, ovvero di esercizio di un potere di secondo grado, finalizzato a rimuovere l’atto (illegittimo)  in precedenza adottato. (1).
Nella fattispecie il Consiglio di Stato, riformando sul punto la sentenza di primo grado, ha ritenuto che il ritiro in autotutela, per insussistenza dei presupposti, del procedimento sanzionatorio avviato dall’ARPA non potesse che comportare l’Illegittimità della previa diffida, con la conseguenza che l’atto di ritiro della diffida doveva fondarsi, non già sull’asserita ottemperanza, ma sull’illegittimità della stessa.

 Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Ricorso – Atto di autotutela – Conversione azione – Accertamento illegittimità – Interesse – Qualificazione

Alla qualificazione dell’atto di ritiro della diffida adottato dall’amministrazione – nella fattispecie l’ARPA -come atto di autotutela  consegue la conversione dell’azione di annullamento, ex art.  32, co. 2, c.p.a., in azione sull’accertamento dell’illegittimità dell’atto di ritiro, nella  parte in cui, pur eliminando la precedente diffida, ne conferma la legittimità, sussistendo un interesse ad accertare tale illegittimità, non solo ai fini risarcitori, ma anche conformativi della futura attività ispettiva. La fondatezza di detta azione è resa manifesta dall’intervenuto atto di autotutela. (2).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 9 maggio 2025, n. 3996.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 9 maggio 2025, n. 3996.

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