Commercio – SCIA – Potere inibitorio – Falsità – Termine
Ai sensi dell’art. 19 delle legge 7 agosto 1990, n. 241, il controllo del contenuto della segnalazione e l’accertamento della eventuale «carenza dei requisiti e dei presupposti» deve essere effettuato dall’amministrazione nei sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività; ciò anche quando l’amministrazione constati la «presenza di attestazioni non veritiere», che consente all’amministrazione di disporre «la sospensione dell’attività intrapresa» (art. 19, comma 3), ma non autorizza la violazione del termine perentorio entro il quale adottare gli eventuali provvedimenti conformativi o inibitori. (1).
La fattispecie de qua ha ad oggetto l’impugnativa dell’atto con cui il comune aveva invitato la ricorrente a conformare alla normativa vigente l’attività di parrucchiera svolta dalla medesima, oggetto di una segnalazione certificata di inizio attività commerciale. Il T.a.r. per il Veneto, sez. IV, 27 marzo 2025, n. 410, aveva respinto il ricorso, osservando come non rilevasse, a fronte della falsa rappresentazione della realtà indicata negli allegati alla predetta segnalazione, il superamento del termine di sessanta giorni per l’esercizio dell’attività inibitoria. Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di prime cure, rilevando, in fatto, come dagli allegati non si evincesse detta rappresentazione non veritiera e, in diritto, quanto indicato in massima.
Commercio – SCIA – Autotutela
Una volta decorso il termine perentorio di cui al primo periodo dell’art. 19, terzo comma, legge 7 agosto 1990, n. 241, l’esercizio dei poteri spettanti all’amministrazione in ordine agli effetti giuridici della segnalazione certificata è subordinato ai medesimi presupposti dell’annullamento d’ufficio, disciplinato dall’art. 21-nonies della medesima legge, ovvero nel rispetto del relativo termine e nella sussistenza di una ragione di illegittimità, dopo aver valutato gli interessi in conflitto e sussistendone le ragioni di interesse pubblico concreto. (2).
quanto all’azione intrapresa dal vicino contro un asserito abuso edilizio e con riferimento alla richiesta di esercizio di poteri repressivi, pur a fronte della presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività, Cons. Stato, sez. VI, 11 novembre 2024, n. 9002 secondo cui “il superamento del termine perentorio fissato dall’art. 21-nonies L. n. 241 del 1990 per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio è consentito nei casi in cui il soggetto richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale, atteso che in questi casi viene in rilievo una fattispecie non corrispondente alla realtà. Tale contrasto, tra la fattispecie rappresentata e quella reale, può essere determinato da dichiarazioni false o mendaci la cui difformità, se frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante, dovrà scontare l’accertamento definitivo in sede penale, ovvero da una falsa rappresentazione dei fatti, che può essere rilevante anche in assenza di un accertamento giudiziario della falsità, purché questa sia verificata inequivocabilmente dall’amministrazione con i propri mezzi (cfr. tra le ultime, Cons. Stato, sez. V, 12 agosto 2024 n. 7093)”.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1667; sez. VII, 27 settembre 2023, n. 8553.
Consiglio di Stato, sezione V, 7 novembre 2025, n. 8680 – Pres. Lotti, Est. Manca

