Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di fornitura – Offerta economica – Termine di validità – Scadenza
Il termine di 180 giorni per la validità dell’offerta previsto dall’articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 decorre dal termine ultimo di presentazione delle offerte e ha come dies ad quem il momento dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione e non quello del completamento della successiva fase di integrazione dell’efficacia che dipende dalla verifica dei requisiti di partecipazione. (1).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di fornitura – Decadenza dell’aggiudicazione – Omessa impugnazione – Annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici
La mancata impugnazione del provvedimento di decadenza dell’aggiudicazione adottato dalla stazione appaltante per omessa allegazione di documenti preordinati alla stipulazione del contratto non consente all’operatore aggiudicatario di dolersi dei conseguenti provvedimenti di natura obbligatoria e non discrezionale adottati dalle competenti autorità (nella specie, la segnalazione della stazione appaltante e l’iscrizione disposta dall’Autorità nazionale anticorruzione al casellario informatico dei contratti pubblici ai sensi dell’articolo 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). (2).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di fornitura – Remuneratività dell’offerta – Serietà dell’aggiudicatario
Una volta liberamente presentata l’offerta, l’operatore economico, divenuto aggiudicatario, non può poi lamentarsi di non essere in grado di eseguire l’opera perché il corrispettivo che egli stesso ha domandato non lo remunera a sufficienza dell’attività svolta, senza incorrere in palese contraddizione che toglie credito alla serietà della sua condotta sin dal tempo della presentazione dell’offerta. (3).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di fornitura – Giurisdizione amministrativa – Giurisdizione esclusiva
Vanno reputate controversie relative a procedure di affidamento ad evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 133, comma primo, lett. e), n. 1 del codice del processo amministrativo, come tali riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quelle che attengono ad atti che, pur collocandosi dopo l’aggiudicazione, riguardano comunque la procedura di affidamento, nel senso che ne determinano le sorti o incidono sull’individuazione del contraente e comunque sono originate dall’adozione o dalla caducazione di provvedimenti amministrativi concernenti il procedimento di scelta del contraente. (4).
(1) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. III, 16 marzo 2022, n. 764.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 5 luglio 2021, n. 5107.
(4) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2019, n. 5354; 14 luglio 2022, n. 5991; 2 febbraio 2022, n. 722; 2 agosto 2019, n. 5498.
Consiglio di Stato, sezione V, 3 gennaio 2025, n. 25 – Pres. Sabatino, Est. Perotti