Contributi e finanziamenti – Procedure di massa – Soccorso istruttorio – Integrazione documentale – Limitazione – Esigenze celerità – Par condicio – Buona fede
Nelle procedure comparative e di massa, quali quelle per la concessione di contributi pubblici, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti e dalle esigenze di celerità, il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche nel rispetto della par condicio, deve intendessi escluso o fortemente limitato, configurandosi in capo al singolo partecipante – in forza della clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità – obblighi di correttezza che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti. (1).
Contributi e finanziamenti – Procedure di massa – Soccorso istruttorio – Integrazione documentale – Obblighi P.A. – Ricezione comunicazione – Esclusione
Nelle procedure di massa, quale quelle per la concessione di contributi pubblici, il soccorso istruttorio, anche ove espletato dall’amministrazione, va contemperato con gli obblighi di correttezza e diligenza gravanti sul partecipante alla procedura; pertanto, non può ritenersi sussistente, in capo all’amministrazione, un obbligo di soccorso istruttorio “rafforzato”, tale da imporre non solo la comunicazione della carenza documentale, ma anche la verifica dell’effettiva ricezione e comprensione da parte del destinatario. (2).
Nella fattispecie il Consiglio di Stato, nel riformare la sentenza di prime cure, ha considerato corretto l’operato dell’amministrazione, in considerazione del rilievo che la comunicazione era stata inviata all’indirizzo email indicato dall’interessata, che non l’aveva letto, essendo finita nello spam. La scelta della “semplice email”, che il T.a.r. aveva ritenuto “modalità intrinsecamente inidonea a garantire la conoscibilità della comunicazione”, infatti era imputabile alla parte e non all’amministrazione regionale, che aveva tenuto una condotta conforme ai principi di collaborazione e di buona fede, utilizzando proprio il mezzo di comunicazione prescelto dalla partecipante alla procedura.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez, V, 6 settembre 2024, n. 7471; sez. VI, 6 febbraio 2023, n. 1232; sez. V, 14 aprile 2020, n. 2402.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2025, n. 7118 – Pres. Caringella, Est. Barreca