Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Memoria di replica – Presupposti – Carenza – Inammissibilità
È inammissibile, per difetto del relativo presupposto, la memoria di replica qualora manchi la memoria conclusionale della controparte alla quale replicare, ovvero questa non contenga effettive controdeduzioni. (1).
Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Appello – Appello incidentale e appello incidentale tardivo – Distinzione
Nel giudizio amministrativo di appello può essere proposta sia l’impugnazione incidentale ordinaria sia quella tardiva che si distinguono perché, nel primo caso, per la parte interessata il termine per proporre gravame – quello di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, di cui all’art. 92, comma 1, c.p.a., ovvero, in mancanza, quello residuale di sei mesi dalla sua pubblicazione di cui al successivo comma 3 – non è ancora decorso, mentre è spirato nel secondo caso, in cui tuttavia viene consentita la presentazione di un gravame – appunto “tardivo” – a fronte della proposizione dell’impugnazione principale nei suoi confronti. (2).
In motivazione è stato precisato che in base all’art. 96 c.p.a., l’impugnazione incidentale ordinaria deve essere proposta «entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione» (comma 3); viceversa, l’impugnazione incidentale tardiva deve essere presentata dalla parte «entro sessanta giorni dalla data in ci si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell’impugnazione principale e depositata, unitamente alla prova dell’avvenuta notificazione nel termine di cui all’articolo 45» di trenta giorni (comma 5).
Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Principio di non contestazione – Ambito di applicazione – Valutazioni – Esclusione
Il principio di non contestazione di cui all’articolo 64, comma 2, c.p.a. riguarda i fatti nella loro esistenza e non può essere utilizzato per le valutazioni. (3).
Fattispecie relativa alla prova della entità del pregiudizio patito in sede di controversia risarcitoria. In motivazione si è precisato che non è sostenibile che la mancata contestazione della quantificazione degli importi richiesti dalla parte a titolo di danno (sia esso patrimoniale ovvero non patrimoniale) comporti di per sé solo che il giudice sia tenuto a condannare al pagamento di quelle somme, rimanendo libero di valutare l’entità del danno e restando la parte onerata della prova degli elementi che lo costituiscono.
Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Consulenza tecnica disposta in altro giudizio – Vizi – Assenza – Nuovo accertamento – Esclusione
Qualora la consulenza tecnica d’ufficio (nella specie relativa alle condizioni di salute psico-fisiche e al calcolo del danno biologico e morale), disposta in altro giudizio sulla persona del medesimo danneggiato, risulti attendibile ed immune da vizi sul piano procedurale e su quello logico, non vi è ragione di disporre una nuova verificazione o consulenza tecnica poiché tale scelta si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo. (4).
Responsabilità civile – Mobbing – Elementi costitutivi – Comportamenti a carattere persecutorio – Lesione della salute psicofisica – Nesso eziologico – Elemento soggettivo – Necessità
Per configurare il danno da mobbing occorre accertare la presenza di una pluralità di elementi costitutivi che devono essere provati dalla parte ricorrente, quali: i) la molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio; ii) l’evento lesivo della salute psicofisica del dipendente; iii) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e la lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore; iv) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio. (5).
Responsabilità civile – Danno alla salute – Danno non patrimoniale – Danno biologico – Danno morale – Danno esistenziale – Duplicazioni risarcitorie – Esclusione
In caso di pregiudizi conseguenti alla lesione alla salute, ancorché il danno non patrimoniale vada risarcito integralmente, ciò non deve dar luogo a duplicazioni risarcitorie, costituendo le varie voci di danno (biologico, morale, esistenziale) soltanto aspetti “descrittivi” dell’unica voce di danno costituita dal danno non patrimoniale. (6).
Responsabilità civile – Danno alla salute – Danno non patrimoniale – Liquidazione – Tabelle milanesi – Indennizzo per vittime del terrorismo – Inapplicabilità
Ai fini della liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale subito in ambito lavorativo a causa e per colpa dell’amministrazione datrice di lavoro, non è possibile utilizzare il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181 (criteri medico-legali per l’accertamento e la determinazione dell’invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) che riguarda la diversa quantificazione dell’indennizzo per le vittime del terrorismo e soggetti equiparati, ma occorre fare ricorso alle tabelle milanesi. (7).
Responsabilità civile – Danno alla salute – Danno biologico – Tabelle milanesi – Danno esistenziale – Liquidazione specifica – Esclusione
In caso di riconoscimento del risarcimento del danno biologico liquidato con applicazione delle “tabelle di Milano” e tenendo conto della percentuale di invalidità stimata dal consulente tecnico d’ufficio, non può essere accordata una somma specifica per il danno esistenziale perché le conseguenze sulle attività non remunerative dell’individuo che discendono dalla lesione del diritto alla salute e all’integrità fisica sono già incluse nell’ambito del danno biologico, da intendersi come danno dinamico – relazionale che ricomprende sia i risvolti anatomo-funzionali, sia quelli relazionali, del danno alla persona. (8).
Responsabilità civile – Danno alla salute – Danno biologico – Tabelle milanesi – Danno morale – Liquidazione specifica – Esclusione
In caso di riconoscimento del risarcimento del danno biologico liquidato con applicazione delle “tabelle di Milano” e tenendo conto della percentuale di invalidità stimata dal consulente tecnico d’ufficio, non può essere accordata una somma specifica per il danno morale (inteso come danno da sofferenza soggettiva interiore) perché le conseguenze di tale lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva sono già contemplati dalle “tabelle di Milano” nell’ambito di un punto che esprime il complessivo pregiudizio non patrimoniale risarcibile. (9).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 27 luglio 2020, n. 4759; 4 dicembre 2017, n. 5676; sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5656.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
(4) Non risultano precedenti negli esatti termini
(5) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 19 dicembre 2022, n. 11050; 17 giugno 2022, n. 4982; 8 giugno 2022, n. 4671; 28 gennaio 2021, n. 862.
(6) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2022, n. 5413; Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513.
(7) Non risultano precedenti negli esatti termini
(8) Conformi: Cass. civ., sez. III, ordinanza 12 settembre 2022, n. 26805.
(9) Conformi: Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2024, n. 21062; 10 novembre 2020 n. 25164.
Consiglio di Stato, sezione II, 17 marzo 2025, n. 2159 – Pres. Poli, Est. Basilico