Autorità amministrative indipendenti – Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – Predisposizione MTR – Finalità
Il MTR ovvero il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga », predisposto ai sensi dell’art. 1, comma 527, l. 27 dicembre 2017, n.205, lett. f) dall’Autorità per l’energia elettrica, reti a ambiente (ARERA), integra una regolamentazione della tariffa attraverso un vincolo ai ricavi, cd. price cap, rappresentato da un importo massimo della TARI che può essere preteso dalla platea degli utenti. (1).
In motivazione la sentenza ha operato un accostamento fra tale regolamentazione e quanto previsto per altre fattispecie di monopolio naturale, ovvero per il servizio idrico e per il servizio di distribuzione del gas naturale, precisando che il massimo importo di Tari esigibile, comprende, con sufficiente approssimazione, i costi del servizio vero e proprio, i costi di uso del capitale, la remunerazione del capitale stesso e gli ammortamenti ovvero costi definibili come costi standard, nel senso che al gestore non è consentito di traslare puramente e semplicemente i costi di volta in volta da lui in concreto sopportati sull’utenza. Ha del pari precisato che l’applicazione dei costi standard può essere diretta, nel senso che nel momento in cui si tratti di determinare, anticipatamente per un dato anno, la tariffa dovuta l’autorità di regolazione può non riconoscere un dato costo esposto dal gestore e quindi non tenerne conto, ovvero indiretta, per cui, a fronte di una tariffa già determinata e applicata per un certo tempo, l’autorità può non approvare uno o più dei costi di cui si è tenuto conto per determinarla, sia pure a titolo provvisorio, con conseguente corresponsione di un conguaglio.
Contratti pubblici e obbligazioni pubblica amministrazione – Affidamento servizio gestione rifiuti – MTR – Rilevanza – Fissazione TARI – Costo servizio – Offerta – Revisione prezzi – Operatività
La disciplina del MTR di cui all’art. 1 comma 527 della l. 27 dicembre 2017, n.205, lett. f) e alle delibere ARERA è volta a determinare i valori massimi della TARI che l’amministrazione può porre a carico dei cittadini che fruiscono del servizio, non a determinare i corrispettivi contrattuali dovuti al gestore del servizio stesso, dovendosi sotto tale profilo avere riguardo all’offerta fatta in sede di gara dalla stessa parte interessata. Pertanto nell’ipotesi in cui il corrispettivo divenisse inadeguato, per circostanze eccezionali, va fatto ricorso, nella ricorrenza dei relativi presupposti, al diverso istituito della revisione prezzi, quale disciplinato dal codice dei contratti pubblici (attualmente dall’art. 60 del d.lgs. 31 marzo 2023 n.36). (2).
Il Consiglio di Stato in motivazione, nel disattendere la tesi contraria prospettata dall’appellante, ha evidenziato come la stessa si tradurrebbe in una tacita abrogazione, che dovrebbe invece desumersi in modo inequivoco, dell’istituto della revisione prezzi, oltretutto limitata ai soli appalti di servizio in cui la tariffazione si svolge con il sistema del price cap, con una disparità di trattamento che sarebbe problematico giustificare, anche in termini di costituzionalità. Ha inoltre precisato che le delibere ARERA fissano i prezzi massimi sul presupposto che essi garantiscano l’equilibrio finanziario della gestione, ma ciò non significhi affatto che ogni prezzo fissato in diminuzione non garantisca l’equilibrio stesso, perché altrimenti non si parlerebbe di prezzi massimi, ma piuttosto di prezzi imposti.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Conformi: T.a.r. per la Lombardia, sez. I, 10 dicembre 2024 n.3591, oggetto di conferma con la presente sentenza, che ha ritenuto che la disciplina di ARERA sui costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti abbia natura imperativa e debba esserne garantita l’operatività anche nella disciplina di rapporti in corso di svolgimento, secondo il meccanismo dell’eterointegrazione contrattuale, ex art. 1339 c.c., con sostituzione automatica della clausola difforme, da qualificare come nulla per contrarietà a norma imperativa, secondo la previsione dell’art. 1419, comma 2, c.c.” (motivazione, p. 9 § 2.1.4); ha invece negato che ciò possa valere in aumento rispetto ai corrispettivi contrattuali convenuti con il gestore, perché ciò contrasterebbe “con la finalità di assicurare “condizioni di efficienza ed economicità della gestione”, alla quale – secondo l’espressa previsione dell’art. 1, co. 527, legge 205/2017 – deve essere orientato il potere regolatorio di ARERA” (motivazione, pp. 10 e 11, §§ 2.1-5 e 2.2.1).
Consiglio di Stato, sezione IV, 22 luglio 2025, n. 6466 – Pres. Carbone, Est. Gambato Spisani